È stata finalmente pubblicata la direttiva n. 1039 (ex 2938) che disciplina le norme per la vita e il servizio interno di caserma e che dunque si applica nei confronti di tutti i militari.
Una direttiva molto attesa, anche perché le indiscrezioni circolate a riguardo erano diverse e non sempre favorevoli. Ad esempio, era stata paventata la possibilità che il limite di età per i servizi armati sarebbe stato portato a 60 anni, eventualità a cui noi di ASPMI ci siamo prontamente opposti.
A tal proposito, possiamo rassicurare il personale dicendo che la nuova direttiva mantiene il limite di 50 anni, senza apportare modifiche in tal senso. D’altronde da un controllo incrociato condotto dai nostri esperti, per larga parte non risultano novità rilevanti tra la vecchia e la nuova direttiva.
Disponibilità in caserma per i volontari
Vanno comunque segnalati dei miglioramenti, uno su tutti l’abolizione della disponibilità per il personale VFP1 e VFI. Ricordiamo infatti che fino a oggi questi volontari avevano l’obbligo di restare in caserma tra le 16:30 e le 17:30 anche se non in servizio, aspetto che la nuova direttiva rivede disponendo la libera uscita per tutti alle 16:30 (e alle 12:00 il venerdì).
Le altre novità
A queste novità se ne aggiungono altre, come ad esempio quella per cui nell’ambito del principio della autonomia decisionale e della discrezionalità del Comandante di Corpo, i servizi possono essere adattati alle esigenze locali, nel rispetto della forza effettiva e disponibile del reparto nonché del grado, dell’anzianità di servizio e del merito.
La revisione di questo principio permette al Comandante di:
- abbinare il servizio di Picchetto e del SU d’Ispezione in base alla forza effettiva e disponibile dell’unità (da verificare periodicamente) e non solo sulla consistenza organica delle compagnie;
- individuare nei Sottufficiali e nei Graduati i più meritevoli tra i gradi apicali da inserire nelle turnazioni dei servizi previsti per la categoria/ruolo sovraordinato (Servizio di Picchetto e SU d’Ispezione).
Inoltre, il Comandante ha la facoltà di istituire specifici servizi o turni di servizio dedicati, ad esempio la definizione di un bacino di personale deputato allo svolgimento di alcuni servizi relativi alla sicurezza interna e alla funzionalità dell’installazione per un periodo limitato di tempo. Nella definizione del suddetto bacino, il Comandante, in ossequio alla “Direttiva sulla sicurezza delle installazioni militari“, impiega quello fornito da altri EDRC presenti nel sedime ovvero esterni alla caserma qualora la forza effettiva e disponibile del reparto non garantisca la sostenibilità dei servizi.
E ancora, la vigilanza dell’installazione, assicurata dal servizio di guardia, è stata definita di durata prioritariamente giornaliera (in casi eccezionali di durata settimanale informandone preventivamente il Comando superiore).
Per il resto tra le due direttive non si segnalano altre novità rilevanti. Restiamo comunque a disposizione dei nostri tesserati per chiarimenti in merito alla nuova direttiva.