Trasferimenti per chi ha figli minori di 3 anni, cosa è cambiato dopo la sentenza della Corte Costituzionale

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La recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità di parte dell’articolo 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001, rappresenta una svolta importante per i dipendenti pubblici, in particolare per quelli con figli fino ai 3 anni

Dopo attenti controlli effettuati dagli esperti di ASPMI in questi giorni, possiamo infatti anticipare che la sentenza in oggetto è immediatamente applicabile.

Per ogni richiesta di trasferimento per il ricongiungimento familiare, con la presenza di figli di età inferiore ai 3 anni, quindi, si potrà scegliere se indicare come destinazione la sede in cui lavora il coniuge oppure quella in cui è fissata la residenza anagrafica del nucleo familiare. Consigliamo comunque di non procedere in autonomia, ma di richiedere l’assistenza dei nostri esperti, così da non commettere errori che rischiano di compromettere la buona riuscita dell’operazione.

Pertanto, invitiamo chiunque si trovi in una situazione simile a contattare la nostra sezione legale all’indirizzo sezionelegale@aspmilitari.it. Ricordiamo che la tutela legale è totalmente gratuita per chi è tesserato in ASPMI.

Il nostro impegno è garantire che i diritti dei nostri associati siano pienamente rispettati e che nessuno venga penalizzato da una normativa non più conforme alla realtà familiare e lavorativa attuale. Restiamo a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e supporto legale.

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale per i trasferimenti di chi ha figli minori di 3 anni

Ricordiamo che la sentenza n. 99/2024 interviene su una disposizione fondamentale in materia di tutela della maternità e della paternità, rivedendo le condizioni per il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici. In base alla norma precedente, i dipendenti pubblici con figli fino ai 3 anni potevano richiedere un trasferimento temporaneo presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. 

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che questa disposizione sia illegittima, poiché non contempla l’alternativa della residenza anagrafica del nucleo familiare, una condizione essenziale per garantire il diritto all’accudimento dei minori.

La decisione della Corte sottolinea come l’attuale normativa non sia al passo con le esigenze delle famiglie moderne. Infatti, la norma presuppone erroneamente che i figli minori risiedano necessariamente con l’altro genitore, ignorando situazioni in cui entrambi i genitori potrebbero lavorare in sedi distanti dalla residenza dei figli. Inoltre, le moderne modalità di lavoro, come lo smart working e i nuovi mezzi di trasporto, hanno reso obsoleta la rigida restrizione alla sede lavorativa dell’altro genitore.

Per questo motivo i giudici hanno ritenuto che la norma deve cambiare: il trasferimento temporaneo su richiesta del dipendente pubblico con figli minori di 3 anni deve essere disposto “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.