Sai quando (non) si matura la licenza ordinaria?

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La licenza ordinaria dipende dall’anzianità di servizio del militare, nonché dall’articolazione settimanale dell’orario di servizio, dunque su 5 o su 6 giorni lavorativi. La licenza ordinaria matura annualmente, ma determinati momenti di assenza dal servizio non sono calcolati a tal fine, così come altri periodi non sono riconosciuti per l’anzianità di servizio che dà diritto a più giorni di licenza. 

Prima di vedere nel dettaglio quando matura la licenza ordinaria e quando, invece, non è così, ricordiamo che non è calendariale. Per questo motivo viene sottratta numericamente considerando soltanto i giorni lavorativi, in cui è incluso il sabato soltanto per gli Enti in cui l’orario di lavoro è articolato appunto su 6 giorni settimanali.

Licenza ordinaria in base all’anzianità di servizio

Per il personale delle Forze Armate appartenente alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati – in servizio permanente – la licenza ordinaria spetta annualmente nelle seguenti misure, a seconda dell’anzianità di servizio e dell’articolazione dell’orario settimanale.

 Anzianità di servizio 5 giorni lavorativi  6 giorni lavorativi
Fino a 3 anni 26 giorni 30 giorni
Da 3 a 15 anni 28 giorni 32 giorni
Da 15 a 25 anni 32 giorni 37 giorni
Oltre 25 anni 39 giorni 45 giorni

 

Si ricorda che il diritto a fruire di un numero maggiore di giorni di licenza ordinaria spetta al militare a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui si matura l’anzianità di servizio necessaria a passare nella fascia successiva. Nell’anno di immissione in servizio o di cessazione del servizio la licenza ordinaria è stabilita in proporzione ai dodicesimi di anno di effettivo servizio svolto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono considerate come un mese intero.

Quando matura la licenza ordinaria (e quando no)

 

La licenza ordinaria matura su base annuale, anche nei periodi di malattia e convalescenza, ma non nei seguenti periodi di assenza dal servizio:

 

  • interruzioni di servizio;
  • sospensioni dal servizio o dall’impiego (tuttavia in caso di annullamento del provvedimento da parte del giudice con ricostruzione della carriera integrale ai fini amministrativi e giuridici il diritto alla licenza matura anche nel periodo ricostruito);
  • aspettativa per mandato elettorale;
    aspettativa in attesa del riconoscimento della causa di servizio per i militari giudicati non idonei in modo parziale;
  • licenza straordinaria o aspettativa per dottorato di ricerca o borse di studio universitarie;
  • licenza straordinaria per l’assistenza di un familiare con grave disabilità;
  • aspettativa per assenze indebitamente fruite (i giorni di congedo, permesso, licenza straordinaria fruiti anche se non spettanti e non convertiti in licenza ordinaria già maturata prevedono il collocamento in aspettativa);
  • aspettativa sindacale non retribuita o distacco sindacale (a domanda dell’APCSM rappresentativa nel rispetto della procedura di legge).

Questi periodi sono comunque riconosciuti nel computo dell’anzianità di servizio necessaria alla determinazione della licenza ordinaria spettante. Per quanto riguarda le assenze indebitamente fruita è necessario a tal fine che non ci sia stata colpa del militare nell’utilizzo dei benefici, mentre per i distacchi e l’aspettativa sindacale è necessario che non ci sia la necessità di effettivo compimento o completamento di particolari obblighi.

 

L’anzianità di servizio per la licenza ordinaria

 

L’anzianità di servizio è determinante nel numero di giorni di licenza ordinaria spettante al militare, trattandosi proprio del requisito che consente di accedere a un periodo di tempo più lungo. Per il computo dell’anzianità di servizio sono inclusi tutti i periodi di servizio prestato presso le Forze Armate e le Forze di Polizia, a qualsiasi titolo, oltre che i periodi di frequenza delle scuole militari in qualità di Allievi. In quest’ultimo proposito il PERSOMIL ha individuato le scuole militari:

 

  • Nunziatella (Napoli), scuola dell’Esercito Italiano;
  • Teulié (Milano), scuola dell’Esercito Italiano;
  • Francesco Morosini (Venezia), scuola della Marina Militare;
  • Giulio Douhet (Firenze), scuola dell’Aeronautica Militare.

 

Sono invece esclusi dal computo dell’anzianità di servizio relativamente al riconoscimento di un numero maggiore di giorni di licenza i seguenti periodi:

 

  • interruzioni di servizio;
  • sospensioni dal servizio o dall’impiego (anche in questo caso, salvo che l’annullamento del giudice disponga la ricostruzione di carriera);
  • aspettativa per motivi privati;
  • aspettativa per ricongiungimento familiare all’estero;
  • aspettativa per il congedo per la formazione;
  • aspettativa per contratti o assegni di ricerca;
  • licenza straordinaria per eventi e cause particolari;
  • aspettativa per assenze indebitamente fruite, quando imputabili alla responsabilità del militare;
  • durata legale del corso di laurea e del corso di specializzazione, anche quando si tratta di titoli richiesti dalla nomina a Ufficiale, come chiarito dal PERSOMIL.