Sai quando puoi chiedere il medico di base temporaneo?

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La scelta del medico di base è uno di quei servizi correlati alla residenza del cittadino. Una circostanza problematica per chi si ritrova a lungo in un Comune diverso, senza tuttavia avere utilità nello spostamento della residenza. Ciò potrebbe rappresentare un problema per diversi lavoratori e in particolar modo per il personale militare, spesso soggetto a trasferimenti. Gli spostamenti già recano alcuni disagi ai militari, senza che a ciò si debba aggiungere l’impossibilità di scegliere il medico di base e usufruire dei servizi sanitari correlati.

 

Per questo motivo il personale dovrebbe sapere quando si può chiedere il medico di base temporaneo, come fare e a quali condizioni. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale di ogni cittadino, che certo non può essere compresso dalle esigenze lavorative. Il personale delle Forze Armate può dunque avere il medico di base nel Comune presso cui si trova la sede di servizio, senza dover spostare la residenza. Ecco tutte le informazioni necessarie.

 

Quando puoi chiedere il medico di base temporaneo

 

L’elezione del medico di base è di norma correlata alla residenza del cittadino, come chiarito dall’articolo 29 dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale. La scelta del medico deve infatti avvenire tramite l’apposito elenco su competenza territoriale. In questo caso la scelta del medico ha una durata di 1 anno, che tuttavia viene rinnovata tacitamente. Quando i cittadini non revocano la scelta o non cambiano medico di base, si rinnova l’elezione.

 

La scelta del medico di base per i cittadini non residenti può invece avere una durata inferiore, pur essendo prorogabile. La differenza principale, oltre alla deroga della competenza territoriale in base alla residenza, sta proprio nell’assenza di rinnovo tacito o automatico. È per questa ragione che si parla di medico di base temporaneo

 

Quest’ultimo può essere richiesto soltanto in circostanze particolari, vale a dire motivi debitamente documentati di lavoro, studio o salute. Ovviamente, per i militari si tratta di un motivo lavorativo, facile da documentare attraverso la documentazione di trasferimento. In tal proposito, per avere diritto al medico di base fuori residenza è necessario che la permanenza nel Comune (e dunque in questo caso il trasferimento) abbia una durata non inferiore a 3 mesi.

 

Al di sotto di questa soglia, non è possibile scegliere il medico di base nel Comune dove si trova la sede di servizio. Resta in ogni caso garantito l’accesso all’ospedale pubblico e alla guardia medica per il servizio di continuità assistenziale turistico. 

 

La scelta del medico di base ha quindi una durata compresa tra 3 mesi e 1 anno. Al termine del periodo in questione, sarà possibile prorogare la scelta soltanto presentando una nuova domanda. La legge considera infatti che la residenza corrisponde alla dimora abituale del cittadino, perciò la sua permanenza per periodi superiori all’anno potrebbe indicare uno spostamento della stessa.

 

Come fare domanda

 

Per scegliere il medico di base temporaneo è necessario recarsi presso l’ufficio competente territorialmente a seconda della posizione della sede di servizio, ovvero del luogo di lavoro o di alloggio. Il sito web regionale dovrebbe in tal proposito offirre un elenco dei vari uffici ASL competenti. Da qui sarà possibile anche consultare l’elenco dei medici di base disponibili.

 

Sarà quindi necessario presentare la domanda, che deve contenere la seguente documentazione:

 

  • documento di riconoscimento;
  • tessera sanitaria;
  • autocertificazione del domicilio sanitario;
  • codice regionale del medico di base scelto;
  • revoca dal medico di base scelto precedentemente nel Comune di residenza (effettuabile anche online attraverso il Fascicolo sanitario);
  • motivazione della richiesta con attestazione del datore di lavoro.

Le stesse disposizioni sono peraltro previste anche per l’elezione del pediatra di libera scelta dei figli minori. Bisogna inoltre ricordare quanto stabilito dalla legge n. 833/1978, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e introduce il criterio della residenza per la competenza territoriale. L’articolo 19 prevede infatti che: “I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare”. Naturalmente ciò riguarda le materie di competenza della Sanità militare, con importanti garanzie del diritto alla salute.

 

Per qualsiasi problema o dubbio, ASPMI rimane a disposizione anche attraverso l’apposito servizio di consulenza gratuita, aperto a chiunque ne abbia necessità.