L’inchiesta formale disciplinare è quella fase del procedimento disciplinare di stato (per approfondire leggi qui!) che, ai sensi dell’articolo 1377 del COM, consiste nel “complesso degli atti diretti all’accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 1357”, cioè di una sanzione disciplinare di stato appunto! Visto quindi che l’inchiesta formale disciplinare altro non è se non un’istruttoria finalizzata alla raccolta di tutti gli elementi necessari all’accertamento dei fatti che costituiscono la mancanza disciplinare attribuita al militare inquisito e per la quale può essere irrogata allo stesso una sanzione disciplinare di stato, tenete da subito ben presente che non può essere disposta da qualunque superiore ma, al contrario, esclusivamente:
- dal Ministro della difesa, per tutti i militari [1];
- da altre Autorità militari, specificamente individuate in ragione della relativa competenza sul militare inquisito [2].
Semplificando al massimo – non me ne vogliano i colleghi giuristi ma questo post non è stato scritto per loro! – possiamo dire che l’inchiesta formale disciplinare, al pari di ogni procedimento amministrativo regolato dalla legge n. 241 del 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo […]”, consta di 3 diverse fasi:
1. AVVIO
In questa fase l’Autorità competente ad ordinare l’inchiesta formale nomina un Ufficiale inquirente che, per prima cosa, contesta al militare inquisito il fatto o i fatti per i quali si ipotizza la relativa responsabilità disciplinare (la cosiddetta “contestazione degli addebiti” [3]).
2. ISTRUTTORIA
In questa fase l’Ufficiale inquirente:
- convoca il militare inquisito per prendere visione dei documenti agli atti dell’inchiesta ed essere ascoltato in merito ai fatti che gli sono stati contestati, fissando un termine entro il quale quest’ultimo può presentare eventuali memorie difensive o giustificazioni, sollecitare ulteriori indagini o accertamenti, richiedere l’audizione di personale eccetera;
- compila una “relazione riepilogativa” della quale fa prendere visione al militare inquisito, fissando un ulteriore termine per fargli presentare eventuali ulteriori memorie/deduzioni difensive finali.
3. CONCLUSIONE
In tale ultima fase l’Ufficiale inquirente redige e trasmette una “relazione finale” all’Autorità che ha disposto l’inchiesta e con ciò conclude l’inchiesta formale (non il procedimento disciplinare di stato che invece prosegue – per approfondire leggi qui!). Preciso che:
- l’Ufficiale inquirente è tenuto a redigere tale “relazione finale” senza esprimere alcun giudizio: deve infatti limitarsi a chiarire se l’addebito è fondato, parzialmente fondato o infondato, senza formulare proposte o aggiungere altro;
- ai sensi dell’articolo 1050 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM), la “relazione finale” non è ostensibile al militare inquisito o al relativo difensore fino al termine del procedimento … detto altrimenti non può essere visionata o acquisita prima dell’emanazione del provvedimento finale;
- durante tutta l’inchiesta formale il militare inquisito è assistito da un “militare difensore” nonché, in aggiunta a questi (badate bene … ho scritto “in aggiunta a …” e non “al posto del …”) e a proprie spese, anche da un Avvocato del libero foro [4]. Ritengo necessario evidenziare che tale Avvocato assume la medesima posizione procedurale del “militare difensore” e ciò significa che non può patrocinare alcuna causa … mi spiego meglio … non può fare alcuna arringa difensiva o contrattare con l’Ufficiale inquirente alcunchè … anche perchè, come abbiamo visto, l’Ufficiale inquirente non ha alcun potere decisionale!
Se siete arrivati a leggere fino a questo punto, credo che abbiate inquadrato l’argomento in modo sufficientemente chiaro … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!
TCGC
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[1]: infatti, ai sensi dell’art. 1377 COM “[…] il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale”.
[2]: art. 1378 COM:“1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:
a) al Ministro della difesa se si tratti di: 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l ‘ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;
b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell’area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;
c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;
e) al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri: 1) per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militari dell’Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i);
f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato se in congedo;
g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;
h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato;
i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell’interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g)”.
[3]: e questo perché, ai sensi dell’art. 1370 COM, “nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato […]”.
[4]: art. 1370 del COM:“[…] 2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d’ufficio. Il difensore designato d’ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l’ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi. […] 3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore […] può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.
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