Un collega mi chiede di chiarire un concetto semplice quanto complesso allo stesso tempo: la consegna. Beh … ai sensi dell’articolo 730 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM), “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio […]”.Tutto chiaro? … Sicuri? Allora vi faccio una domanda che sicuramente incrinerà alcune delle vostre certezze: in cosa la consegna si distingue da un ordine o dal semplice conferimento di un incarico? La domanda non è banale e merita un approfondimento, soprattutto perché la consegna viene tutelata dal codice penale militare di pace (CPMP), tra l’altro, agli articoli 118 “Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta [1] ”, 120 “Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio [2] ”, 140 “Forzata consegna [3] ” e 141 “Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta [4] ”. Per farmi capire cercherò di volare basso … procederò “terra terra” come si dice a Roma … non me ne vogliano i colleghi giuristi ma questo post non è stato scritto per loro; per lo stesso motivo mi asterrò dal fare esempi perché, se è vero che l’esempio aiuta a chiarire la norma, è altrettanto vero che quando si trattano argomenti “evanescenti” come questo, l’esempio può trasformarsi in norma agli occhi di “mastica” poco il diritto, ingenerando non pochi dubbi!
Ebbene, iniziamo col dire che la consegna indica le modalità di esecuzione di un determinato servizio; inoltre, si distingue dagli ordini o dagli incarichi in quanto tassativa … mi spiego meglio … caratteristica peculiare della consegna è la tassatività della condotta voluta (cioè disposta) dal superiore che l’ha emanata … tassatività che toglie (quasi) totalmente ogni discrezionalità al militare che svolge il servizio regolato da consegna!
Tanto premesso, è ora forse più agevole distinguere la consegna dall’ordine o dal semplice conferimento al militare di uno specifico incarico. Infatti:
- nello svolgimento di un incarico, il militare mantiene quella necessaria discrezionalità per poter utilmente adempiere all’incarico ricevuto. Questa è la ragione per cui difficilmente possono essere regolati da consegna, ad esempio, gli incarichi d’ufficio prettamente burocratici … sarebbe difatti assai arduo riuscire a coniugare l’elasticità necessaria per lo svolgimento di lavori d’ufficio con la tassatività propria della consegna;
- l’esecuzione di un ordine è meno “rigorosa” rispetto all’esecuzione di una consegna: la consegna può esser difatti modificata solo dal superiore che l’ha emanata mentre, al contrario, l’ordine può esser modificato anche da un altro superiore. In tale ultimo caso, l’unica incombenza per il militare è quella di “far presente, se sussiste, l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine” (articolo 729 del TUOM).
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[1]: art. 118 del CPMP – Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta:“Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso: 1) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive; 2) a bordo di una nave o di un aeromobile; 3) in qualsiasi circostanza di grave pericolo”.
[2]: art. 120 del CPMP – Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio:“Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata”.
[3]: art. 140 del CPMP – Forzata consegna:“Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell’articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata”.
[4]: art. 141 del CPMP – Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta:“Il militare, che non ottempera all’ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni”.
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