Nel momento in cui il militare perde definitivamente la propria idoneità fisica si aprono due strade: la cessazione dal servizio (cioè il congedo per intenderci – per approfondire leggi qui!) oppure il transito a domanda nei corrispondenti ruoli civili del Ministero della Difesa (o del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il personale della Guardia di Finanza). Tutta la materia è sostanzialmente regolata dall’articolo 930 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” [1] (cosiddetto COM), titolato proprio “Transito nell’impiego civile”. Ebbene, tale articolo prevede espressamente che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”. Come vedete, non importa che l’inidoneità fisica dipenda o meno da causa di servizio (per approfondire leggi qui!). L’articolo 930 del COM prevede poi una serie di eccezioni: difatti “il transito è precluso nei seguenti casi:
a) perdita del grado ai sensi dell’articolo 865 all’esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter (rimozione per motivi disciplinari) ovvero ai sensi dell’articolo 862, comma 4 (dimissioni volontarie in costanza di procedimento disciplinare di stato);
b) perdita del grado ai sensi dell’articolo 866 (condanna penale cui consegua la pena accessoria della rimozione o dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici);
c) perdita dello stato di militare ai sensi dell’articolo 622”.
Il dirigente militare che perde l’idoneità fisica può transitare nella corrispondente dirigenza civile? La risposta è no! La legge non prevede tale eventualità per tutta una serie di problemi giuridici, primi fra tutti quello delle rigide modalità di alimentazione della pubblica dirigenza e quello del rispetto di organici dirigenziali ben definiti. Peraltro, considerando che un dirigente militare ha normalmente un’anzianità di servizio considerevole (almeno 25 anni), cosa che gli consente – a differenza di chi dirigente non è o che lo è da poco come accade per Maggiori e Tenenti Colonnello – di poter comunque accedere ad una pensione quantomeno dignitosa, la cosa non è stata ritenuta particolarmente penalizzante. Le cose sono però cambiate con la recente inclusione di Maggiori e Tenenti Colonnello (e gradi corrispondenti) nella dirigenza militare (per approfondire leggi qui!) ed il problema si è manifestato in tutta la sua drammaticità. Conseguentemente, nel citato articolo 930 COM è stato inserito il comma 1-sexies che permette a quest’ultimi, in caso di definitiva perdita dell’idoneità fisica, di poter “presentare domanda di transito […] manifestando espressamente il proprio consenso all’inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale” (beh, anche se non possono accedere alla dirigenza civile, almeno non si ritrovano in mezzo a una strada dall’oggi al domani!).
Sperando di esser stato sufficientemente chiaro, vi consiglio come sempre di mettervi in contatto con un professionista del settore (Avvocato o medico legale), non altro perché quello che abbiamo di fronte è un terreno pieno di insidie ed è quindi meglio farsi guidare da un esperto … tenete poi sempre ben presente che “se pensate che rivolgersi a un professionista serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!”.
[1]: per il personale della Guardia di Finanza si fa riferimento all’articolo 14 della legge n. 266 del 1999 che prevede che:“il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”.
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