Un lettore mi ha chiesto informazioni in merito alla cosiddetta “Riserva selezionata”. Ebbene … non possiamo però affrontare l’argomento senza fare una piccola introduzione su cosa siano le Forze di completamento, di cui la “Riserva selezionata” è una componente. Beh, iniziamo quindi col dire che con il riordino dello strumento militare secondo il modello professionale, sono state create le Forze di completamento che consistono in un bacino di personale in congedo (delle categorie Ufficiali, Sottufficiali e Militari di Truppa) da cui è possibile attingere, in tempo di pace, per “completare” (appunto!) l’organico delle Unità delle Forze Armate. Ovviamente, si entra volontariamente a far parte delle Forze di completamento e, quindi, solo dopo aver dato la propria disponibilità e formalizzato il proprio consenso, si può essere richiamati in servizio secondo quando previsto dal Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) agli articoli 987 [1] (per gli Ufficiali) e 988 [2] (per Sottufficiali e Militari di Truppa).
Tanto premesso, sappiate che nell’ambito delle Forze di completamento, è stato poi avviato il progetto della “Riserva selezionata” [3] che consiste in un ulteriore bacino di personale in possesso di particolari “professionalità” per sopperire ad eventuali carenze organiche da ripianare nell’ambito di operazioni militari all’estero ovvero per esigenze addestrative, logistiche o operative in Italia. Preciso che la “Riserva selezionata” è alimentata esclusivamente da Ufficiali di complemento in congedo e da professionisti provenienti dalla vita civile come medici, avvocati, psicologi, ingegneri, architetti, sociologi eccetera.
ITER SELETTIVO
Una volta presentato domanda, nel caso in cui la Forza Armata ritenga che la “professionalità” posseduta dall’aspirante sia di possibile interesse, si può [4] essere:
- richiamati in servizio (per gli Ufficiali di complemento in congedo);
- avviati all’iter valutativo [5] per l’eventuale nomina a Ufficiale, conferimento del grado e conseguente richiamo in servizio (per i professionisti provenienti dalla vita civile).
Ovviamente, per essere nominati Ufficiali della Riserva selezionata:
- bisogna possedere i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate (per approfondire leggi qui!);
- essere idonei dal punto di vista fisico (avere cioè l’idoneità al servizio militare incondizionato) e psico-attitudinale;
- non aver superato i limiti di età previsti per gli Ufficiali di complemento [6].
CONFERIMENTO DEL GRADO
Agli Ufficiali della “Riserva selezionata” (siano essi Ufficiali di complemento in congedo o professionisti provenienti dalla vita civile) può essere conferito un grado che va da Sottotenente a Tenente Colonnello (da Guardiamarina a Capitano di Fregata per la Marina Militare) sulla base delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004 “Ferme e requisiti fisici e attitudinali degli ufficiali delle Forze di Complemento e procedura per la nomina a ufficiale di complemento” [7] che prendono in considerazione età, titolo di studio nonché ulteriori “requisiti”. A titolo esemplificativo, considerate che per essere nominato:
- Tenente Colonnello dell’Esercito dell’“Area operativa” è necessario avere un’età minima di 46 anni, essere in possesso di un dottorato di ricerca ovvero di un diploma di specializzazione, nonché “godere di fama indiscussa in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.” [8];
- Tenente di Vascello della Marina Militare dell’“Area stato maggiore” è necessario avere un’età minima di 36 anni, essere in possesso di una laurea magistrale ovvero dell’“abilitazione di Ufficiale di navigazione”, nonché “possedere comprovata alta competenza in discipline militari o tecniche ovvero aver compiuto 6 anni di imbarco, di cui almeno 2 in comando di navi mercantili, oppure l0 anni di imbarco, di cui almeno 2 come comandante in 2^ (primo ufficiale) sempre su navi mercantili” [9].
STATUS GIURIDICO
Ai sensi dell’articolo 874 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare (COM), il personale della “Riserva selezionata” acquisisce con il richiamo lo status giuridico di “militare in servizio temporaneo” nella posizione di “servizio temporaneo alle armi” con il medesimo trattamento economico dei parigrado in servizio permanente effettivo [10].
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
L’articolo 990 del COM, titolato proprio “Conservazione del posto di lavoro”, prevede al riguardo che “il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell’anzianità di servizio. 2. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d’opera i quali, all’atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell’art. 2111 del codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell’art. 2110 dello stesso codice. 3. Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. 4. Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell’art. 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione. 5. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario. 6. Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. 7. Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi. 8. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 1.032,91. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 9. La vigilanza per l’applicazione delle norme del presente articolo è esercitata dagli ispettori del lavoro”.
Tanto detto a livello generale, se siete realmente interessati a entrare nella “Riserva selezionata” informatevi sui siti web istituzionali delle Forze Armate dove troverete tutte le informazioni di dettaglio per fare domanda. Non mi resta quindi che salutarvi facendovi un grosso in bocca al lupo, ad maiora!
[1]: art. 987 del COM – Ufficiali delle forze di completamento:“1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: a) le modalità per l’individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell’ambito del limite massimo di cui al comma 1; b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne”.
[2]: art. 988 del COM – Richiami in servizio nelle forze di completamento:“1. In relazione alla necessità di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all’articolo 1929, comma 2, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, nonché la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore a un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. 2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio. 3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d’inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l’avanzamento al grado superiore, né ai fini della partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e a quelli per l’accesso al servizio permanente. 4. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l’eventuale relativo prolungamento, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio”.
[3]: la “Riserva selezionata” apparve in Italia con il cosiddetto Decreto “Marconi” (Regio Decreto n. 819 del 1932). Inizialmente pensata per la sola Regia Marina (e consentire, tra gli altri, proprio a Guglielmo Marconi di entrare a farvi parte), venne poi estesa a tutte le Forze Armate solo verso la fine degli anni ’90 con il Decreto Legislativo 490 del 1997.
[4]: si può essere chiamati, ma non si deve! Ciò significa che la Forza Armata non è in alcun modo obbligata a richiamare in servizio chi è in possesso dei requisiti. Per quanto riguarda i requisiti, inoltre, consiglio di leggere quanto previsto dal Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004 “Ferme e requisiti fisici e attitudinali degli ufficiali delle Forze di Complemento e procedura per la nomina a ufficiale di complemento”, con particolare riguardo agli artt. 3 e 5:
“Art. 3 – Requisiti per il richiamo in servizio. 1. All’atto del richiamo il personale di cui all’articolo 1 deve:
- aver sottoscritto il consenso al richiamo;
- avere un’età che gli consenta di ultimare la ferma da contrarre in data antecedente a quella prevista per il collocamento nella riserva di complemento;
- se ha già prestato servizio in qualità di ufficiale ausiliario o richiamato, aver riportato nell’ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a “superiore alla media”, se valutato con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
- sottoscrivere il consenso ad essere impiegato in attività operative, addestrative o logistiche anche fuori dal territorio nazionale;
- essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio militare in relazione all’età, al grado, al corpo, al ruolo e alla specialità di appartenenza […].
Art. 5 – Requisiti per la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n.819. 1. Ai fini del conferimento della nomina ad ufficiale di complemento dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n.819, i soggetti interessati debbono:
- possedere i requisiti previsti dall’articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, dall’articolo 3, lettera “d” del presente decreto e dalle tabelle allegate in relazione al corpo, al ruolo e alla Forza armata di appartenenza;
- non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, 230, se appartenenti a classe interessata alla chiamata di leva;
- possedere i requisiti di moralità e condotta stabiliti dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, 53, e successive modificazioni.
- Il Capo di stato maggiore di Forza armata propone alla Commissione ordinaria di avanzamento l’elenco nominativo dei soggetti che possano dare ampio affidamento di prestare opera proficua alla Forza armata.
- La Commissione ordinaria di avanzamento stabilisce, in relazione alle particolari esigenze manifestate dallo Stato maggiore di Forza armata, il grado ed il ruolo attribuibile al soggetto che aspira alla nomina ad ufficiale, in base ai requisiti previsti dalle tabelle allegate […]”.
[5]: art. 674 del COM – Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento:“1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. 2. Può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate. 3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri. 4. La nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d’avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d’assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale. 5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: a) le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo; b) le procedure da seguirsi; c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina”.
[6]: art. 1000 del COM – Cessazione dell’appartenenza al complemento:“1. L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a. Esercito italiano: 55 anni;
b. Marina militare: 55 anni;
c. Aeronautica militare: 1) ruolo naviganti: 1.1) ufficiali inferiori: 45 anni; 1.2) ufficiali superiori: 52 anni; 2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;
d. Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni […]”.
[7]: e per la sola Marina Militare Decreto del Ministro della Difesa del 15 marzo 2019 “Modifica della tabella B: Marina, allegata al decreto del Ministro della difesa 15 novembre 2004, in materia di requisiti per il conferimento del grado agli ufficiali di complemento e di modalità per l’individuazione delle ferme e dei requisiti per gli ufficiali delle forze di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.
[8]: Tabella “A”: ESERCITO – Quadro: I allegata al Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004 “Ferme e requisiti fisici e attitudinali degli ufficiali delle Forze di Complemento e procedura per la nomina a ufficiale di complemento”.
[9]: Tabella “B”: MARINA – Quadro: I allegata al Decreto del Ministro della Difesa del 15 marzo 2019 “Modifica della tabella B: Marina, allegata al decreto del Ministro della difesa 15 novembre 2004, in materia di requisiti per il conferimento del grado agli ufficiali di complemento e di modalità per l’individuazione delle ferme e dei requisiti per gli ufficiali delle forze di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”.
[10]: al termine della ferma gli Ufficiali della “Riserva selezionata” vengono collocati nella categoria dei “militari in congedo” nella posizione del “complemento”.
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