Questa Organizzazione Sindacale, in un precedente comunicato, ha approfondito le novità in materia di Assegno Unico Universale per figli a carico a partire dal prossimo mese di marzo 2023.
In particolare, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico Universale, che si trovi nello stato di accoglimento ed in corso di validità beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS dal 01/03/2023, senza dover presentare una nuova domanda (approfondimento).
Tale innovazione, descritta nella circolare n. 132 del 15/12/2022 (pubblicata sul sito www.inps.it) fa parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
In sostanza, i fondi da esso garantiti, punteranno a valorizzare le banche dati ed archivi digitali dell’Istituto garantendo la liquidazione del beneficio in continuità.
Resta comunque l’onere a carico dei richiedenti di comunicare le eventuali variazioni delle informazioni già inserite precedentemente nella domanda di Assegno Unico Universale trasmessa all’INPS nel periodo ricompreso tra gennaio 2022 e febbraio 2023.
Si riportano, a titolo di esempio, le possibili variazioni che potrebbero nascere e che potranno essere integrate interagendo sulla domanda già trasmessa:
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- nascita di figli;
- variazione IBAN;
- variazione/inserimento disabilità del figlio;
- separazione;
- al compimento del 18esimo anno del figlio:
il raggiungimento della maggiore età richiede il possesso di alcuni requisiti affinché il genitore o lo stesso maggiorenne possano continuare a fruire del beneficio (messaggio INPS n.1714 del 20.04.2022). Le condizioni richieste sono:
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- frequentare un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgere un tirocinio o un’attività lavorativa e possedere un reddito complessivo che nel 2022 sia inferiore a 8.000 euro;
- essere registrato come disoccupato e attivo nella ricerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgere il servizio civile.
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L’integrazione è possibile attraverso due modalità:
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- presentazione della domanda da parte del figlio diventato maggiorenne. Questo porterà alla decadenza della scheda relativa al figlio della domanda originaria presentata dal genitore, con la conseguente erogazione pro quota direttamente al figlio. Per poter operare in questa via, il ragazzo/a dovrà essere intestatario di un conto corrente/carta prepagata;
- integrazione da parte del genitore della domanda già presentata con l’indicazione del requisito posseduto dal figlio.
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- raggiungimento del 21esimo anno di età del figlio (che lo esclude dalla percezione dell’Assegno Unico Universale dal mese successivo il compimento degli anni).
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Occorre ricordare che per la quantificazione dell’Assegno Unico Universale permane l’obbligo di presentazione di un nuovo ISEE per il 2023 sia per coloro che abbiano già una domanda accolta ed in corso di validità sia per chi si appresterà a presentare per la prima volta la domanda.
A tal proposito, ricordiamo ai TESSERATI ad ASPMI che, attraverso il servizio di Assistenza Fiscale è possibile richiedere il nuovo ISEE in maniera TOTALMENTE GRATUITA.
I valori ISEE in vigore fino al 31/12/2022 saranno considerati per le quantificazioni degli importi da erogare per i mesi di gennaio e febbraio 2023.
In assenza di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno 2023, regolarmente attestata, l’importo dell’Assegno Unico Universale sarà calcolato in riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati nell’anno, saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione dei dovuti arretrati.