L’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n.165 del 1997 ha previsto la possibilità per il personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza di poter riscattare, ai fini dell’aumento del servizio utile a pensione, i periodi di servizio comunque prestato dietro corrispettivo di una parte dell’onere, entro il limite ordinamentale previsto di 5 anni.
In particolare, attraverso questo meccanismo, si acquisisce, a pagamento, la maggiorazione dei periodi di servizio utile ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza a condizione che essi non siano stati già oggetto di supervalutazione figurativa (es. servizi in reparti operativi, servizi di volo, servizi di imbarco etc..).
In tal modo sarà possibile maturare ulteriore anzianità contributiva da aggiungere a quella utile maturata per:
- Anticipo della finestra di uscita per il collocamento in quiescenza;
- Possibile raggiungimento dell’anzianità contributiva utile di anni 18 al 31/12/1995 per il passaggio al sistema pensionistico retributivo;
- Possibilità del calcolo di una maggiore quota pensionistica retributiva per i servizi utili al 31/12/1995 in un sistema pensionistico misto.
In tale contesto, l’INPS con circolare n. 118 del 13/12/2018, ha istruito le modalità applicative sulla norma in essere stabilendo, secondo la propria interpretazione, che se il richiedente alla data di presentazione della domanda di riscatto avesse già raggiunto il limite massimo di 5 anni di supervalutazione consentito dall’art. 5, co. 1 della norma, la domanda verrà respinta.
Risulta evidente come l’INPS abbia sostanzialmente forzato la ratio della disciplina non considerando che la norma stessa non pone limiti temporali in cui poter avanzare istanza di riscatto se non la “costanza di servizio”, preservando la possibilità di poterla presentare in ogni momento seppur nel frattempo siano stati raggiunti i 5 anni di supervalutazione figurativa consentita.
In effetti, le maggiorazioni figurative richieste a riscatto, si ricorda a titolo oneroso, non scavallerebbero il limite massimo consentito (5 anni) bensì andrebbero scomputati da essi per il periodo richiesto in modo da riconoscerne uno nuovo riferito ad arco temporale diverso, rinunciando ad un periodo identico corrispondente ad una maggiorazione già riconosciuta ex lege.
Fortunatamente la recente giurisprudenza della Corte dei Conti e la II e III Sezione Giurisdizionale di Appello, ritiene che per tali servizi occorre far riferimento soltanto al verificarsi del presupposto della maggiorazione dei servizi richiesti a domanda e non certo alla data di presentazione della stessa affermando un principio innovativo secondo cui andranno riconosciuti i periodi anteriori la 1998 chiesti a riscatto a scomputo delle maggiorazioni di servizio già maturate nel rispetto del limite invalicabile previsto dal legislatore.
Non vi è alcun dubbio sul fatto che queste pronunce della giurisprudenza gettino le basi all’apertura di prospettive interessanti per coloro che tramite la richiesta di periodi da riscatto per la supervalutazione di 1/5 di periodi di servizio, collocabili prima del 1998, possano trarre vantaggi sul diritto e misura del proprio trattamento di quiescenza. Sarebbe altresì auspicabile che l’INPS recepisca il loro contenuto apportando le dovute modifiche alla circolare n. 118 del 13/12/2018, ad oggi penalizzante per il personale dei Comparti, che si trova nell’impossibilità di vedersi riconosciuto un diritto, tra l’altro con onere, a causa di una errata interpretazione della ratio.
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