Nuova e importante vittoria di ASPMI in merito alla tutela della genitorialità del personale militare.
Una battaglia che abbiamo condotto, in segreto, in questi ultimi anni – con la speranza che portasse al risultato finalmente ottenuto – è quella che riguarda il riconoscimento dell’esonero dal servizio notturno anche per quei genitori separati con affidamento condiviso. Fino a oggi, infatti, questa importante forma di tutela era riconosciuta solamente al genitore con affidamento esclusivo.
Tuttavia, come abbiamo fatto più volte notare agli organi competenti, la tutela così applicata contrastava con quanto stabilito dall’articolo 1 della Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 per la parte che stabilisce che “in caso di cessazione della convivenza dei genitori, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato con i genitori e che i giudici devono prioritariamente valutare l’affido condiviso”.
Perché quindi escludere da tale possibilità quel personale che ha ottenuto, al fine di garantire il benessere del minore, l’affido condiviso e che inevitabilmente avrà problemi a svolgere il servizio notturno nei giorni (e nelle notti) in cui il figlio è con lui?
Una domanda che fino a oggi non aveva avuto risposta, fino a quando l’impegno di questa sigla sindacale ha fatto sì che anche nei confronti del personale con affido condiviso fossero applicate le medesime tutele garantite ai lavoratori delle Forze Armate per situazioni monoparentali con affido esclusivo.
La circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito
Con la circolare del 26 luglio scorso recante disposizioni per la tutela della genitorialità, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha esteso il diritto all’esonero dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, valido sino al compimento del 12 anno di età del figlio, anche per coloro che hanno ottenuto l’affido condiviso.
Fino a oggi non è stato così visto che nelle “Linee guida su pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità” emanate dallo Stato Maggiore della Difesa veniva chiaramente specificato che con il termine “situazioni monoparentali”, si faceva riferimento al nucleo familiare in cui è presente un solo genitore al quale è stato affidato almeno un figlio in maniera esclusiva.
Il personale con affidamento condiviso non ha quindi potuto godere di tale tutela, almeno fino a quando non c’è stato un confronto a livello interforze su questo tema dal quale ne è risultata la necessità di estendere anche a loro il diritto all’esonero dai servizi notturni.
Non solo per quanto stabilito dall’articolo 1 della legge n. 54 del 2006: bisogna anche considerare quanto chiarito dal Ministero del Lavoro nel 2008 in merito al fatto che laddove il giudice abbia stabilito che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori, questi potranno beneficiare dell’esenzione limitatamente al periodo di convivenza. Un orientamento consolidato dalla recente giurisprudenza che ha richiesto quindi un ripensamento riguardo all’esclusione del personale con affido condiviso.
Chi ha diritto all’esenzione dal servizio notturno?
Dopo la circolare dello SME, l’esenzione dal servizio notturno si applica anche nei confronti del personale con nucleo monogenitoriale e affido condiviso, ma solamente nel periodo di effettiva convivenza, nell’arco notturno, con il minore di 12 anni.
Ad esempio, nei giorni in cui il minore dovrebbe dormire a casa con il padre questo potrà chiedere l’esonero dal servizio notturno, a patto che tale richiesta sia adeguatamente documentata (con copia conforme di sentenza di separazione/divorzio, decreto di omologazione, ecc., corredati da una dichiarazione redatta dal beneficiario che attesti, volta per volta, l’effettiva convivenza col minore nel periodo indicato) nonché comunicata all’ufficio di riferimento con congruo preavviso così da permettere un’organizzazione adeguata dell’attività lavorativa del Reparto al fine di preservarne le esigenze di funzionalità.
Per i tesserati ad ASPMI la circolare è scaricabile cliccando QUI!