Nel mese di aprile il personale avrà una nuova voce di indennità di vacanza contrattuale.
Questa è riferita al triennio contrattuale 2022-2024, dal momento che ancora non sono state avviate le procedure di rinnovo del contratto relative a quel triennio.
In virtù del fatto che il vecchio contratto 2019-2021 non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si continuerà a percepire la vecchia indennità di vacanza contrattuale.
Non bisogna confondere però la vecchia indennità di vacanza contrattuale con quella nuova, come sta avvenendo con qualche informazione che gira sui canali social. Le voci in busta paga saranno due e di importi diversi.
L’indennità (prevista dall’art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è pari allo 0,30% dello stipendio tabellare dal 1° aprile e allo 0,5% a decorrere dal 1° luglio 2022 (articolo 1, comma 609 della legge 234/21 – legge di bilancio 2022).
Quindi, è sbagliato affermare che quella del nuovo triennio contrattuale è inferiore rispetto a quella del vecchio rinnovo contrattuale. È inferiore per effetto di legge, ma fino al 1° luglio, poiché verrà incrementata con lo stesso principio come è avvenuto nei vecchi contratti di lavoro.
Quando si parla di soldi al personale vanno spiegate bene le cose e non devono essere dette in maniera fuorviante solo per attrarre click e scatenare malumori.
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