Avevamo già anticipato l’introduzione in fase di approvazione per la conversione in legge del DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172, dell’Art. 2-bis (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni) che prevedeva, per chi svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, nelle pubbliche amministrazioni – di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – l’assenza giustificata dal lavoro del personale per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19.
La Direzione Generale per il Personale Militare, oggi, ha diramato la circolare applicativa.
In cosa consiste la “novità”? Era scontato qualcuno direbbe. Ed invece non è affatto così. ASPMI quando ha fatto uscire la notizia si è assunta una responsabilità di fronte al personale dando per scontato l’applicazione anche al mondo con le stellette dell’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Di fatto non succede sempre questo, poiché l’applicazione dell’articolo a volte va in contrasto con qualche pensiero “tecnico” di settore che stenta ad interpretare in forma estensiva i benefici derivanti dall’applicazione dell’articolo del DLgs 165 il quale di fatto, su alcune norme, equipara il personale del pubblico impiego al personale militare. Che si badi bene alle parole usate: “su alcune norme”. Poiché il personale militare ha altre fonti giuridiche di riferimento.
Detto ciò la strada che la Direzione Generale ha intrapreso è da ritenersi di “buon senso”.
Il personale militare pur avendo delle leggi “speciali” non deve essere penalizzato solo perché qualcuno vorrebbe applicare il concetto della “specificità” in forma restrittiva.
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