Un giovane collega mi chiede se l’aver prestato servizio militare sia un titolo preferenziale nei concorsi pubblici … beh, iniziamo subito col dire che la risposta è sì! Difatti, l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 titolato “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” stabilisce, tra l’altro, che:“[…] qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: […]
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso […].
- 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
- 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato […]”.
Appurato quindi che l’aver prestato servizio nelle Forze Armate costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici, proviamo a dare un significato più concreto ai concetti di “lodevole servizio” e di congedo “senza demerito” cui fa esplicito riferimento il citato D.P.R. n. 487 del 1994. Ebbene, anche se sono concetti evanescenti, proviamo ad azzardare dicendo che:
- il servizio può considerarsi “lodevole” quando il militare ha sempre tenuto una condotta esemplare come può desumersi dalla relativa valutazione caratteristica e senza aver subito, ad esempio, sanzioni disciplinari e/o condanne penali di sorta (generalmente si considerano solo le condanne per delitti non colposi!). Se poi il militare non è più in servizio alle armi, non si può ragionevolmente considerare lodevole quel servizio che si è concluso con un congedo per “non idoneità alle funzioni del grado”, per “scarso rendimento”, “d’autorità”, per “perdita del grado”, per “decadenza” o per “perdita dello stato di militare” (articolo 923, comma 1, lettere c, d, f, i, l ed m del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare” – cosiddetto COM), in quanto tali specifiche tipologie di congedamento presuppongono quantomeno che il servizio svolto non sia stato tale da potersi qualificare come “lodevole” e, conseguentemente, costituire titolo di preferenza;
- il congedo “senza demerito” presuppone invece che il militare abbia completato la propria ferma o rafferma. Ciò implica che, analogamente a quanto detto nel precedente alinea, la cessazione dal servizio non sia avvenuta per le cause previste all’articolo 923, comma 1, lettere c, d, f, i, l ed m del COM (con particolare riguardo al congedo per “perdita del grado”, “decadenza” o “perdita dello stato di militare”), per l’accertato abuso di alcool, l’uso (anche saltuario) di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero a seguito dell’irrogazione della sanzione disciplinare di stato della “cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare” (per approfondire leggi qui!).
Un’ultima cosa, come possono essere fatti valere tali titoli preferenziali? Beh … sgombriamo il campo da un dubbio ricorrente: a mio parere il “lodevole servizio” e il congedo “senza demerito” non possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (per approfondire leggi qui!) e ciò implica che devono necessariamente essere certificati dall’Autorità militare, ovverosia dal Comando dell’Unità militare dove prestate/avete prestato servizio oppure dall’Ente militare competente durante il congedo. Chiedete informazioni in merito al vostro Comando o al vostro Distretto Militare/Centro Documentale di riferimento, sono convinto che vi verranno date tutte le informazioni di dettaglio per ottenere il certificato che vi serve!
A questo punto, non mi resta che augurarvi un grosso in bocca al lupo …
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