Un giovane collega in evidente crisi (pre)matrimoniale mi ha chiesto dei chiarimenti in merito alla “promessa di matrimonio” ed alle implicazioni legali di cui questa è portatrice. La questione non è banale e merita un approfondimento. Beh … iniziamo col dire che ogni persona sposata … al 99% dei casi … prima di arrivare alle nozze e pronunciare il fatidico “Sì, lo voglio!”, ha passato un periodo più o meno lungo di fidanzamento. Tanto premesso … caro Romeo, posso chiamarti Romeo … sì? Cercando di riassumere al massimo la domanda che mi hai fatto … soprattutto a beneficio degli altri lettori di www.avvocatomilitare.com … vediamo se la fase del fidanzamento, cioè quella fase che è cronologicamente antecedente al matrimonio vero e proprio, ha una qualche rilevanza giuridica? Mi spiego meglio … se una persona si fidanza e poi cambia idea, decidendo quindi di non sposarsi più, incorre in una qualche responsabilità legale? Era sostanzialmente questo il tuo dubbio, vero? Ebbene … sappi che la risposta è sì! Certamente nessuno ti potrà mai obbligare (legalmente) a sposarti, ma la promessa di sposarsi che i fidanzati si scambiano reciprocamente, può comportare delle non trascurabili conseguenze giuridiche ed economiche … soprattutto poi se è stata fatta per atto pubblico o scrittura privata (per approfondire leggi qui!). Anche se la questione può apparirci vecchia e polverosa, magari più adatta ai tempi in cui si sono sposati i nostri nonni che al nostro, il codice civile dedica all’argomento alcuni articoli che sono tuttora pienamente vigenti e che, quindi, chi ha intenzione di sposarsi deve assolutamente conoscere. Infatti, ai sensi:
- dell’articolo 79 del codice civile, “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”;
- dell’articolo 80 del codice civile, “il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti”;
- dell’articolo 81 del codice, “la promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata (per approfondire leggi qui!) … oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio”.
Credo che dalla lettura di questi tre articoli del codice civile abbiate iniziato a farvi un’idea della questione, ovverosia che la promessa di matrimonio:
- non ci obbliga a dover contrarre matrimonio, cioè a dover dire per forza “Sì lo voglio!” davanti all’Ufficiale di stato civile o al sacerdote. Ciò significa che tale promessa non limita minimamente la libertà che ognuno di noi ha di sposarsi o meno, libertà che permane quindi sino all’ultimo istante di celibato o nubilato, diciamo così;
- costringe i fidanzati a restituirsi i doni che si sono fatti (come, ad esempio, l’anello di fidanzamento) e questo a prescindere da chi si è reso materialmente responsabile della rottura del fidanzamento;
- obbliga al risarcimento del danno subito dal fidanzato/a “incolpevole” (e cioè quello che non ha colpa nella rottura del fidanzamento) per le spese fatte o per gli impegni assunti in vista del futuro matrimonio;
- la richiesta di risarcimento del danno e quella di restituzione dei doni devono essere avanzate entro un anno dal rifiuto di sposarsi o dalla morte di uno dei due fidanzati.
Caro Romeo, spero con tutto il cuore di esserti stato utile a chiarirti la questione!
Un’ultima cosa prima di concludere … e qui mi rivolgo a tutti … se realmente avete intenzione di sposarvi, vi invito come sempre a farvi una chiacchierata con il vostro Avvocato di fiducia in modo da farvi dare i consigli giusti per poter correttamente affrontare il vostro futuro matrimonio, soprattutto in considerazione delle molteplici implicazioni che esso presenta e che troppo spesso vengono inspiegabilmente sottovalutate.
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