Ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022.
Pertanto lo percepiranno senza dover inoltrare nessuna richiesta.
Conseguentemente, in tale ipotesi, il datore di lavoro riconoscerà l’indennità una tantum ai propri lavoratori dipendenti, aventi diritto all’esonero IVS di cui al predetto comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore).
Prima di procedere al chiarimento di quanto indicato in premessa, occorre capire di cosa tratta l’esonero IVS.
Tale contributo è un acronimo (IVS) che sta per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti.
Esso è pensato per finanziare le spese che potrebbero essere sostenute dall’INPS in caso di inabilità del lavoratore, anzianità o morte per sostenere i superstiti. Il loro fine infatti è quello di assicurare il lavoratore contro eventi che potrebbero renderlo non più idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa. Tra le cause che possono provocare la cessazione dell’attività vi sono anche quelle a cui si rivolge il contributo IVS Inps.
Detto questo, il diritto all’esonero di 0,8 punti in questione, valido in via eccezione per il periodo gennaio/dicembre 2022, necessita di un doppio requisito per la sua applicazione, essenziali per poter beneficiare poi dell’indennità una tantum di 200€:
- che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. In sintesi, si tratta di una retribuzione di 35.000,00 euro lordi annui (da non confondere con l’imponibile fiscale desumibile dalla certificazione unica);
- trovarsi nella condizione reddituale del requisito 1 per almeno un mese nel primo quadrimestre dell’anno 2022 (periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero IVS di cui alla legge n. 234/2021).
Al riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente (23/06/2022) la pubblicazione della circolare INPS 73/2022 (24/06/2022).
I provvedimenti emanati dalla suddetta circolare INPS non prevedono ulteriori vincoli in questo senso, ed anzi, esplicitano che la misura agevolativa dello 0,8% trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile lorda indicato tra i requisiti.
L’imponibile previdenziale su cui riferirsi è facilmente desumibile dal proprio cedolino nella sezione “RITENUTE PREVIDENZIALI”, leggendo l’importo più elevato soggetto all’aliquota 0,35% per il personale in servizio permanente e all’aliquota 8,80% per il restante personale (in ferma prefissata).
Con news datata 08/07/2022, NoiPa ha indicato il pagamento del contributo una tantum di 200 €, per gli aventi diritto, con cedolino separato nel corrente mese di luglio, aggiungendo che a decorrere dal mese di agosto, sempre per gli aventi diritto, sarà applicato lo sgravio contributivo IVS con successivo riconoscimento degli arretrati da gennaio 2022.