Conguagli di fine anno e Certificazione Unica 2022. Disposizioni CUSI

Conguagli di fine anno e Certificazione Unica 2022. Disposizioni CUSI
Conguagli di fine anno e Certificazione Unica 2022. Disposizioni CUSI

La circolare diramata da NoiPA, il sistema utilizzato dalle Forze Armate per la gestione la situazione stipendiale del personale militare, ha specificato le modalità operative con cui sono stati effettuati i conguagli relativi ai redditi 2021 e relativi all’emissione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2022, riguardanti i redditi del 2021.

Tra le novità della CU2022 troviamo:

  • Numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni riferito all’intero anno, senza la distinzione dei giorni lavorati in ciascun semestre;
  • Il beneficio fiscale è riconosciuto direttamente in occasione del conguaglio applicato nella mensilità di febbraio 2022, con un importo massimo di 609,50€ (come spiegato nel punto 384 della CU).

I conguagli a credito o a debito sono stati applicati nel cedolino di febbraio 2022. Nel caso dei conguagli a debito, se l’importo netto del cedolino di febbraio non è risultato sufficiente per l’integrale recupero del debito, la parte eccedente sarà recuperata nelle mensilità successive.

Fanno eccezione i conguagli a debito relativi al recupero del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione (artt. 1 e 2 del D.L. 3/2020), se:

  • Il trattamento integrativo non dovuto, al netto dell’eventuale ulteriore detrazione spettante, è di importo superiore a 60,00€, il debito sarà recuperato in 8 rate di pari importo a partire da febbraio 2022 (codice 669);
  • L’ulteriore detrazione non spettante è superiore a 60 euro, il recupero verrà effettuato in 10 rate di pari importo a partire da febbraio 2022. In tal caso, trattandosi di una detrazione che incide direttamente sull’Irpef, il recupero del debito è gestito con la stessa voce del conguaglio Irpef (codice 666/008).

Nel caso in cui i conguagli non siano stati effettuali o applicati nel cedolino del mese di febbraio:

  • Con l’eventuale conguaglio fiscale a debito, il sistema provvederà automaticamente a recuperare tali debiti sulla prima rata stipendiale utile (fino a quella di dicembre compresa). In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro l’anno, sarà cura dell’Ufficio Responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall’interessato;
  • Con eventuali risultanze a credito, invece, sono memorizzate in banca dati come “prenotate al pagamento manuale”. Tali importi saranno rimborsati in maniera automatica da NoiPA mediante specifica emissione speciale (solitamente effettuata nel mese di giugno).

La sospensione o il pagamento manuale anticipato possono essere effettuati tramite la funzione “Gestione arretrati – Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti”, disponibile nell’applicativo “Gestione Stipendi” del sistema NoiPA, indicando nello spazio “Rata di applicazione” lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione.

Per il personale cessato nel corso dell’anno d’imposta o comunque entro il 1° febbraio dell’anno corrente, NoiPA non ha effettuato conguagli. Nel campo annotazioni delle CU è riportata l’indicazione “obbligo di dichiarazione dei redditi”. Lo stesso trattamento è stato operato anche per tutto il personale beneficiario di sole competenze accessorie;

Per le partite la cui data di cessazione è successiva al 1° febbraio dell’anno corrente e già segnalata nel sistema NoiPA al momento dell’elaborazione della Certificazione Unica, gli eventuali debiti per conguaglio contributivo e fiscale e per addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.

Le variazioni ai fini fiscali e previdenziali sui dati relativi all’anno d’imposta 2021 devono essere rielaborati nella certificazione già rilasciata, con rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile con pubblicazione sul portale NoiPA di una nuova versione della certificazione.

La correzione delle CU dovrà essere autorizzata dal CUSI a seguito di formale motivata richiesta da inviare a cusi.sostitutodimposta@smd.difesa.it.

Le rettifiche potranno essere effettuate fino alla data di chiusura delle linee per l’elaborazione della rata di novembre (di massima 15 ottobre), avendo NoiPA comunicato che le CU rielaborate a seguito di rettifiche saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2022 (31 ottobre 2022).

Per il rilascio delle certificazioni, le CU2022 saranno rese disponibili dal 16 marzo 2022 nell’Area Personale del portale NoiPA. Gli operatori degli Uffici Responsabili potranno consultarli tramite “Archivio documenti” e l’applicativo “Gestione stipendi” e funzioni di ristampa “Elaborazione CU online” e “Ultimo CU elaborato”.

Il modello ordinario verrà inoltrato da NoiPA all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2022.

Per quando concerne i creditori pignoratizi – ex coniugi ed eredi degli amministrati – le CU2022 saranno disponibili quanto prima dal Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI).

Inoltre, accedendo alla sezione “Gestione stipendi – Consultazioni di servizio – Riepiloghi”, è possibile scaricare i moduli  per tipologia di classificazione.

Scarica la Circolare del Centro Unico Stipendiale Interforze