Sono stati ufficializzati i nuovi importi dell’Assegno unico universale in vigore nel 2024.
Con il messaggio n. 572 appena pubblicato dall’Inps sono state confermate quelle che erano le anticipazioni date da noi di ASPMI.
Come vuole la normativa ogni inizio anno gli importi dell’Assegno unico, comprese le maggiorazioni, vengono adeguati all’inflazione che nel 2023 è stata pari al 5,4%.
Ciò ha permesso all’Assegno unico di salire avvicinandosi a quota 200 euro: precisamente l’importo massimo, che nel 2023 era pari a 189,20 euro, è arrivato a 199,40 euro. Per averne diritto bisogna avere un Isee inferiore alla soglia dei 17.090,61 euro.
Per chi la oltrepassa l’importo dell’Assegno unico si riduce, fino ad arrivare a 57 euro oltre un Isee di 45.574,96 euro.
Lato maggiorazioni, invece, i nuovi importi sono:
- figli successivi al secondo: da un minimo di 17,10 a un massimo di 96,90 euro;
- entrambi i genitori percettori di reddito: importo massimo di 34,10 euro che si riduce fino ad azzerarsi per chi supera la soglia dei 45 mila euro;
- mamma under 21: l’importo è per tutti di 22,80 euro, indipendentemente dall’Isee.
Per i figli disabili fino a 21 anni, le maggiorazioni sono pari a:
- figli non autosufficienti: 119,60 euro
- figli con disabilità grave: 108,20 euro;
- figli con disabilità media: 96,90 euro.
È sempre di 150 euro, in quanto non soggetta a rivalutazione, la maggiorazione forfettaria per le famiglie con almeno quattro figli. Così come è confermata la maggiorazione del 50% della quota base per i figli di età inferiore a 1 anno, 3 anni per chi ha almeno 3 figli.
Nel caso dei figli maggiorenni, invece, l’importo va da un minimo di 28,50 a un massimo di 96,90 euro.
Da quando decorrono i nuovi importi
Come si legge nel comunicato dell’Inps, i nuovi importi dell’Assegno unico come indicati nella tabella che trovate di seguito verranno riconosciuti dalla mensilità di febbraio, pagata tra venerdì 16 e martedì 20 febbraio.
Ma dal momento che decorrono da gennaio, con la prossima mensilità ci sarà anche il conguaglio con il pagamento della differenza non erogata il mese scorso.
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