Con le sentenze (n. 6214, 6215 e 6216 del 24 febbraio 2022), le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno riconosciuto la piena applicabilità del DPR 181/09 (comprensivo del danno morale) per tutte le vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata.
Le sentenze sono in netto disaccordo con la recentissima sentenza sempre della Sezione Lavoro (11010/20) che aveva limitato l’applicazione di criteri più favorevoli alle sole vittime del terrorismo, valutate prima della legge 206/04.
È quanto riportato in una nota dall’Associazione Vittime del Terrorismo, plaudendo al lavoro svolto dall’Avv. Andrea Bava del Foro di Genova.
Con tre sentenze che faranno giurisprudenza, la Cassazione ha sancito dei princìpi già chiari fin dal 2014 relativi alla risarcibilità del danno complessivo per tutte le vittime, senza che sussistano più distinzioni tra le categorie o specifiche di sorta.
La questione dell’equiparazione tra tutte le vittime diventa fondamentale, non solo per il risarcimento, ma anche in sede concorsuale.
«Finisce dunque l’epoca di quei punteggi risicati che le commissioni mediche erano state “invitate” ad assegnare dalla direzione generale della sanità militare – ha affermato soddisfatto l’Avv. Bava -. Sono felice di essere riuscito (insieme al Collega Guerra, che il giorno dell’udienza ha discusso anche lui una causa dal medesimo oggetto) a superare un grave ostacolo ad un punteggio più dignitoso, anche perché tramite la decisone di oggi sarà più agevole raggiungere il 25% di invalidità che dà diritto agli assegni vitalizi».
Fino ad oggi, infatti, le commissioni mediche erano solite quantificare la percentuale di invalidità secondo i criteri restrittivi previsti dal DPR 243/06, senza tenere conto nel punteggio né dell’evoluzione peggiorativa tantomeno del danno morale. Le sentenze della Cassazione fanno scuola e cambiano i criteri di applicabilità.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che i criteri del DPR n.181 del 2009 si applicano a tutti, e non solo alle vittime del terrorismo ferite prima del 2004, come pretendeva il Ministero, e come del resto aveva anche affermato il Consiglio di Stato. Inoltre, le sentenze consentono a chi ha ricevuto una valutazione operata con criteri difformi, a richiedere la rivalutazione, tenendo conto di parametri più equi da quantificarsi con quelli medico legali previsti negli artt. 3 e 4 del DPR 181/09.
«È solo grazie al fatto che le due normative sono state lette insieme che si è giunti a questo risultato, altrimenti c’era il rischio che non ci si arrivasse. Mi sento di ringraziare l’Associazione Vittime del Dovere per avermi sempre supportato in questa come nelle altre battaglie che stiamo conducendo» ha aggiunto il legale.
Corre l’obbligo specificare che il DRP 181/09 consente di valorizzare l’invalidità permanente anche con le tabelle della pensionistica militare, anziché solo con quelle di invalidità civile. Tenendo presente che le tabelle militari prevedono quantificazioni più favorevoli, unite all’aggiunta del valore del danno morale, si possono ottenere punteggi più dignitosi.
In seguito, spetterà alle Amministrazione provvedere a richiamare a visita coloro i quali rientrano nelle vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata che, come espresso nelle motivazioni delle sentenze, appartengono ad un’unica famiglia.
«Non abbiamo mai perso le speranze durante tutto l’iter giudiziario, perché certi, non solo della professionalità, ma soprattutto, della profonda motivazione che accompagna sempre l’azione dell’Avv. Andrea Bava» ha dichiarato la Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere, Emanuela Piantadosi, felice per l’esito del procedimento.