LA CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIALE

Quando parliamo di “cessione del quinto” facciamo riferimento a quella particolare modalità di rimborso di un prestito che si realizza per mezzo di una trattenuta diretta in busta paga di 1/5 dello stipendio. Per quanto di interesse, sappiate che la normativa di riferimento è il D.P.R. n. 180 del 1950 “Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni che prevede, tra l’altro, che:

  • gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese […] possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni” (articolo 5);
  • gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell’art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza […]” (articolo 6).

Spero di aver suscitato la vostra curiosità … se volete cedere il vostro quinto dello stipendio, andate in banca dopo aver almeno sfogliato il D.P.R. n. 180 del 1950 … più conoscenze avrete e più potere potrete esercitare, anche dal punto di vista contrattuale, credetemi!

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