Iniziamo con lo sfatare un dubbio che periodicamente rigurgita e che proprio l’altro giorno mi è tornato all’orecchio: la normativa militare fa differenza tra personale coniugato e personale unito civilmente con persone dello stesso sesso? La risposta è ovviamente no! Ciò significa che chi si è unito civilmente con una persona dello stesso sesso (poco importa se militare o non) ha i medesimi diritti di chi si è coniugato con una persona di sesso diverso. Quanto detto, per effetto della legge n. 76 del 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (cosiddetta legge Cirinnà). Il comma 20 dell’articolo 1 di tale legge prevede difatti che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Certo, l’unione civile con persone dello stesso sesso non comporta il sorgere di tutti i diritti che derivano dal matrimonio, ma la cosa non riguarda al momento la normativa militare … conseguentemente, per quanto di interesse sappiate che con l’unione civile con una persona dello stesso sesso maturate il diritto, ad esempio, alla licenza matrimoniale, all’indennità di trasferimento (se siete Volontari in ferma prefissata), ai benefici della legge 104 del 1992 eccetera.
Spero di esser riuscito a chiarire sufficientemente la questione, vi saluto…
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