LA SCIABOLA E LO SPADINO MILITARE DEVONO ESSERE DENUNCIATI?

Diversi colleghi mi hanno chiesto se la sciabola o lo spadino militare (quelli delle Accademie/Scuole militari per intenderci) debbano essere denunciati al pari di ogni altra arma … ovviamente non stiamo parlando di semplici “simulacri” (di per sé inidonei a recare offesa alla persona e per i quali non sussiste in linea di principio alcun problema) ma di qualcos’altro che per materiali di costruzione e, soprattutto, per caratteristiche intrinseche sia astrattamente classificabile come un’“arma” o, quantomeno, come “strumento atto a offendere”. Beh … a prescindere da ogni mia personale considerazione sull’argomento … iniziamo col dire il Ministero dell’Interno (cioè il Ministero competente in materia) mi risulta approcciare il problema grossomodo come segue: se è vero che sciabole e spadini militari sono comuni accessori dell’uniforme, è comunque altresì vero che sono normalmente provvisti di “punta” e/o “taglio” e quindi ragionevolmente assimilabili a vere e proprie “armi” o, quantomeno, a “strumenti atti a offendere”. Conseguenza pratica di tale approccio è che, almeno nel caso in cui presentino le caratteristiche di “arma”, dovrebbero quantomeno [1] essere denunciati all’Ufficio locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’articolo 38 [2] del Regio Decreto n. 773 del 1931 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (il cosiddetto T.U.L.P.S.). Ebbene … ragionandoci sopra, se da un lato è effettivamente inusuale che il “taglio” di una sciabola o di uno spadino militare sia stato affilato (vengono infatti solitamente venduti senza alcun “filo”), dall’altro è comunque innegabile che una sciabola (meno spesso uno spadino militare) venga normalmente prodotta in acciaio e commercializzata munita almeno di “punta”, condizione quest’ultima ritenuta sufficiente per potersi tecnicamente parlare di “arma” o, quantomeno, di “strumento atto a offendere” con tutte le conseguenze legali e amministrative che ciò comporta. In tal senso, tra gli altri:

  • l’articolo 30 del T.U.L.P.S. che considera armi “quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona”;
  • l’articolo 585 del codice penale che prevede che “agli effetti della legge penale per armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo”;
  • l’articolo 45 del Regio Decreto n. 635 del 1940 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773” che chiarisce infine che “per gli effetti dell’art. 30 della legge [cioè il T.U.L.P.S. per intenderci], sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili” … fermo restando che tale elencazione è solo indicativa, facendo quindi ragionevolmente ricadere nella fattispecie anche le sciabole e, qualora ne ricorrano i presupposti, gli spadini militari.

Certo … il discorso da fare sarebbe molto più articolato ma, visto il taglio “pratico” del post, ritengo di aver detto abbastanza per permettervi di inquadrare il problema … almeno a grandi linee! Non posso però concludere senza un breve cenno su cosa si rischia a non effettuare la prevista denuncia di un’arma all’Ufficio di P.S.: l’articolo 697 del codice penale, titolato proprio “detenzione abusiva di armi”, prevede al riguardo che “chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258” [3].

Come avete intuito, la legge considera quindi la vostra sciabola (o il vostro spadino militare) un’“arma”, un mero “strumento atto a offendere” oppure no, solo in base alle caratteristiche materiali che presenta … ecco perché vi consiglio quantomeno di prendere informazioni presso l’Ufficio di Pubblica Sicurezza territorialmente competente, non altro per evitare il rischio di rimanere coinvolti in spiacevoli, costosi e soprattutto evitabili inconvenienti legali.

[1]: ho usato il termine “quantomeno” proprio perché quando presentano le caratteristiche di un’“arma”, dovrebbero essere vendute/cedute solo a soggetto munito di nulla osta all’acquisto o di porto d’armi (articolo 35 T.U.L.P.S.) e trasportate solo previo avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza (articolo 34 T.U.L.P.S.). Qualora, invece, presentino le caratteristiche di mero “strumento atto a offendere”, non potrebbero esser portati fuori dalla propria abitazione: infatti, ai sensi dell’ articolo 4 della legge n. 110 del 1975, non possono portarsi “senza giustificato motivo […] fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona“, fermo restando che la partecipazione in alta uniforme (e quindi con la propria sciabola o con il proprio spadino) ad una cerimonia militare rappresenti, a mio modesto parere, un motivo più che valido!

[2]: articolo 38 del T.U.L.P.S.:“Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata […]”.

[3]: a dire il vero, conseguenze pesanti ci sono anche in caso di “porto abusivo di armi”. L’articolo 699 del codice penale stabilisce infatti che:“chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate”.

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