Un collega mi ha chiesto chiarimenti in merito all’aspettativa per motivi privati. Ebbene, con il moltiplicarsi di licenze straordinarie (per approfondire leggi qui!), permessi o congedi per soddisfare molteplici esigenze familiari, personali o di studio, possiamo dire che tale tipologia di aspettativa è diventata “residuale” e viene conseguentemente concessa solo quando il militare rappresenta esigenze meritevoli di tutela che non costituiscano il presupposto per la concessione di altri benefici specificamente previsti dalla vigente normativa. L’aspettativa per motivi privati, sebbene sia un istituto caduto quasi in disuso, continua comunque ad essere regolata dall’articolo 901 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) che prevede, tra l’altro, che:
“1. L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell’interessato. 2. L’aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. 3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. 4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l’avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per l’accesso ai ruoli superiori. 5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio. 6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell’avanzamento […]”.
Ritenendo sufficientemente chiaro il contenuto dell’articolo 901 del COM, non credo di dover aggiungere altro. Un paio di precisazioni prima di concludere:
- come abbiamo già visto, la domanda di aspettativa per motivi privati deve essere motivata (l’articolo 901 del COM parla infatti di “domanda motivata”). Conseguentemente … ma questo è un consiglio per non perder tempo … dovete a mio parere avere dei solidi presupposti per poterla ottenere: mi è capitato, ad esempio, di veder richieste di aspettativa per motivi privati avanzate (e ovviamente rigettate!) per la ricerca di lavoro “stagionale” nel settore privato oppure per non meglio precisate “crisi di coscienza”, peraltro argomentate in modo risibile. Ecco perché dovete quindi rappresentare esigenze familiari, personali, di studio o altro che siano serie e, soprattutto, che non trovino tutela nelle licenze straordinarie, nei permessi o nei congedi già esistenti (mi viene in mente, ad esempio, la richiesta di aspettativa per accudire un parente “alla lontana” o addirittura un caro amico malato!);
- dato che al militare in aspettativa per motivi privati non compete alcuno stipendio, risparmiate qualcosina per mantenervi durante il periodo di aspettativa e non pensate di poter sbarcare il lunario trovandovi un lavoretto extra: anche se in aspettativa, mantenete difatti lo status militare con tutto ciò che questo comporta, ivi incluso il divieto di svolgere un secondo lavoro (per approfondire leggi qui!).
Tanto detto, non mi resta che salutarvi … ad maiora!
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