Iniziamo subito col dire che l’inchiesta amministrativa è quel particolare tipo di inchiesta militare che, al verificarsi di un danno erariale (per approfondire leggi qui!), viene disposta [1] per l’accertamento del danno, l’individuazione dei possibili responsabili appurando se tale danno è loro imputabile a titolo di dolo o colpa grave (per approfondire leggi qui!). L’articolo 452 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (cosiddetto TUOM) è molto chiaro sull’argomento … ecco perché vi lascio alla sua lettura integrale:
“1. allorché si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all’amministrazione o a terzi, chi è tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell’organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
2. Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un’inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell’evento dannoso, l’entità del danno e le eventuali responsabilità.
3. L’inchiesta amministrativa è svolta:
a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, di grado o qualifica pari o superiore all’inquisito, allorché l’entità del danno non superi l’importo di euro 50.000,00;
b) da una commissione d’inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, sia di grado o qualifica pari o superiore all’inquisito, allorché l’entità del danno superi l’importo di euro 50.000,00.
4. L’inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all’evento dannoso, determinano l’entità dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell’organismo.
5. Il comandante dell’organismo, al termine dell’inchiesta amministrativa, costituisce in mora i responsabili e, se il danno accertato supera euro 50.000,00, trasmette un esemplare della relazione di cui al comma 4, munita del proprio parere, all’autorità superiore competente a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi dell’articolo 453.
6. Se la responsabilità può estendersi al comandante, oppure non è possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all’autorità gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale presso la Corte dei conti. Se emerge la possibilità di un coinvolgimento anche di tali autorità, gli atti relativi all’inchiesta sono trasmessi all’autorità gerarchicamente sovraordinata. L’autorità alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, se non vi ha provveduto il comandante.
7. Se nel corso degli accertamenti emergono ipotesi di reato, le autorità di cui all’articolo 453 provvedono a informare, senza ritardo, l’autorità giudiziaria.
8. Il procedimento di cui ai precedenti commi non si applica nei seguenti casi:
a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;
b) pagamenti indebitamente effettuati di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile;
c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;
d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.
9. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 453, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti se i responsabili resistono all’addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico” (articolo 452 TUOM).
Una cosa prima di concludere … come abbiamo visto, al verificarsi di un danno erariale viene interessata la Corte dei conti, alla quale comunque compete l’ultima parola sulla questione, a prescindere quindi dagli esiti dell’inchiesta amministrativa svolta. La cosa non deve destare particolare preoccupazione perché, a prescindere dalla profonda preparazione tecnica che contraddistingue i Magistrati contabili, nella stragrande maggioranza dei casi la Corte dei conti prende in seria considerazione la ricostruzione dei fatti e le risultanze dell’inchiesta amministrativa militare, a testimonianza della serietà e della professionalità dimostrata dai colleghi che hanno svolto in passato le funzioni di Ufficiale inquirente o che hanno fatto parte della Commissione d’inchiesta amministrativa!
Se siete arrivati a leggere fino a questo punto, credo che abbiate inquadrato l’argomento in modo sufficientemente chiaro … non mi resta quindi che salutarvi, ad maiora!
TCGC
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[1]: art. 453 del TUOM – Autorità competenti per la determinazione della responsabilità:
“1. Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilità e gli addebiti relativi al danno accertato:
a) il comandante dell’organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all’evento che lo ha determinato, non supera l’importo di euro 50.000,00;
b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un’altra autorità individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, se il danno presunto non superi l’importo di euro 500.000,00;
c) l’autorità centrale competente, nel caso di importo superiore a euro 500.000,00.
2. Le autorità di cui al comma 1:
a) dispongono, salvo quanto previsto dall’articolo 452, comma 7, sulla base delle risultanze dell’inchiesta amministrativa, l’addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;
b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore;
c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza”.
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