Legge di Bilancio 2024, i riflessi pensionistici spiegati da ASPMI

Legge di Bilancio 2024, novità per la pensione delle Forze Armate

Scatta il conto alla rovescia per l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2024.

Entra infatti nel vivo la discussione in Commissione bilancio della manovra per la quale, dopo settimane di attesa, sono arrivati i primi tre emendamenti del Governo che modificano i capitoli relativi alle pensioni dei medici e del pubblico impiego, intervengono poi con uno stanziamento aggiuntivo per gli stipendi delle forze dell’ordine e, infine, con ulteriori fondi ai Comuni ed enti locali per i ristori rispetto alle modifiche dell’Irpef.

Emendamenti Legge di Bilancio 2024, le novità sul fronte pensioni

Approfondiamo l’approvazione da parte della maggioranza a uno degli emendamenti che riguarda la previdenza dedicata del comparto Difesa e Sicurezza.

Occorre fare un passo indietro, alla Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024. L’art. 1 della suddetta legge, prevede al comma 95 l’istituzione di un fondo con dotazioni progressive per il triennio 2022/2024, in relazione alla specificità del personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza. Il successivo comma 96 disciplina l’uso del fondo istituito al comma 95, che è destinato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, (a decorrere dal 01/01/2022)*, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

  • compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che (cessa dal servizio)* alla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;
  • integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

(*) modifiche apportate con l’emendamento approvato

La novità che merita un maggior approfondimento, oltre all’incremento delle dotazioni del fondo istituito con l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fino al 2025, consiste nella liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale in fuoriuscita a partire dal 1° gennaio 2022, mediante l’aumento del coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica del montante contributivo.

Pertanto, al momento, non vengono incrementate le risorse per l’adozione di misure integrative delle forme pensionistiche complementari, di cui all’art.I, comma 96, lett. b), delta legge 30 dicembre 2021, n. 234, il cui quadro finanziario resta cristallizzato al combinato disposto dei commi 95 e 97 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Scendendo nel dettaglio, è stato previsto, nel limite delle risorse finanziarie stanziate a bilancio, un modello di equiparazione progressivo negli anni dei coefficienti di trasformazione legati all’età anagrafica attuali e futuri a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego. Nelle tabelle riportate, tenendo conto che i futuri coefficienti di trasformazione potrebbero cambiare in funzione dell’aspettativa di vita, si rappresenta, a titolo di esempio, lo scenario previsto per le diverse tipologie di cessazione dal servizio dall’anno 2022 al 2033, in attesa dei futuri provvedimenti attuativi:

Pensione di vecchiaia

L’età di vecchiaia coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Detto limite non è universale ma varia a seconda del grado (i limiti oscillano tra i 60 e i 65 anni).

Per il personale che cessa dal servizio oltre il sessantesimo anno di età, valgono le stesse regole incrementali previste per l’età anagrafica alla cessazione e gli anni di riferimento.

Pensione di anzianità

La pensione anticipata si raggiunge in alternativa a 58 anni di età e 35 anni di contributi, oppure 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica.

Ausiliaria

Il collocamento in ausiliaria, ricordiamo, riguarda alternativamente:

    • coloro che raggiungono il limite di età ordinamentale previsto per il ruolo e grado rivestito (i limiti oscillano tra i 60 e i 65 anni);
    • gli Ufficiali collocati nella posizione di ARQ (aspettativa riduzione quadri), purché abbiano maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità;
    • coloro che raggiungono non meno di 40 anni di servizio effettivo, escludendo le maggiorazioni contributive convenzionali, ai sensi del D.Lgs. 165/97, art. 7, comma 6, misura prorogata fino al 31/12/2033 (Legge 05 agosto 2022 n. 119);
    • gli Ufficiali e Sottufficiali nella condizione di trovarsi a non più di 5 anni dal limite di età, secondo i limiti del contingente annuo massimo previsto, determinato con apposita circolare dalla competente Direzione Generale del Personale Militare (condizione prorogata fino al 31/12/2033 effetti legge 05 agosto 2022 n. 119). Per questa casistica, in considerazione del numero contingentato dei posti disponibili annuali per l’uscita, entra in campo anche il fattore età. Per tale ragione, la circolare del cosiddetto “scivolo” troverebbe applicazione per coloro che abbiano raggiunto almeno il 59° esimo anno di età + 41 anni di contribuzione utile.

* I coefficienti, di trasformazione necessari per il calcolo della quota pensionistica contributiva sono legati alla variazione ISTAT della speranza di vita recepita nel biennio precedente l’emanazione degli appositi Decreti Ministeriali.