L’esame del Giudicato Penale

L'esame del Giudicato Penale
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Argomento evergreen che merita un breve approfondimento… beh, iniziamo col dire che con l’esame del giudicato penale l’Amministrazione militare controlla (“esamina”, appunto!) il provvedimento giudiziario finale di un procedimento penale relativo a un dipendente (cioè il “giudicato”) per verificare la compatibilità dei fatti emersi in sede penale con l’ordinamento giuridico militare. Detto altrimenti, viene analizzata la sentenza che vede coinvolto il militare dipendente per verificare se sussistano i presupposti necessari all’avvio di un procedimento disciplinare nei relativi confronti (di stato o di corpo non importa) … fermo restando che il codice di procedura penale (c.p.p.) obbliga l’Amministrazione militare a prender “per buona” la ricostruzione dei fatti che emerge dalla sentenza, senza alcuna possibilità di discostarvisi.

Difatti, l’articolo 653 c.p.p. prevede espressamente che:

  • la sentenza penale irrevocabile di assoluzione “[…] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”;
  • la sentenza penale irrevocabile di condanna “[…] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.

Due sono gli attori principali che entrano in gioco nel corso dell’esame del giudicato penale: il Comandante di corpo del militare e l’Autorità competente [1] a disporre l’inchiesta formale disciplinare (per approfondire leggi qui!). Ebbene il Comandante di corpo, acquisita la sentenza la trasmetterà, corredata da un proprio parere, al Vertice d’Area/Alto Comando competente a definire la posizione disciplinare del militare, anche nel caso in cui ritenga di adottare nei relativi confronti una mera sanzione disciplinare di corpo (che è e rimane una sua prerogativa!) ovvero di non adottarne alcuna. Sarà poi l’Autorità superiore competente (quella cioè che può disporre l’inchiesta formale disciplinare – per approfondire leggi qui!) a definire la questione:

  • esercitando l’azione disciplinare di stato;
  • senza l’adozione di sanzioni di stato con rinvio degli atti al Comandante di corpo (affinché quest’ultimo proceda all’avvio di un procedimento disciplinare di corpo);
  • con l’archiviazione.

Ovviamente, la questione è molto molto più complicata di come ve l’ho appena riepilogata ma, visto il taglio pratico che ho deciso di dare anche a questo post, è meglio che mi fermi qui!

Prima di concludere voglio però lasciarvi con un doveroso spunto di riflessione: abbiamo parlato di sentenze di condanna e di assoluzione, nonché del valore che gli viene dato dall’articolo 653 c.p.p., ma nella realtà delle cose un procedimento penale può concludersi in moltissimi altri modi [2], anche ben prima che si formi un giudicato di condanna o di assoluzione “secca” [3]. Quanto detto per evidenziare come nulla escluda che quanto emerge dagli atti processuali (da tutti gli atti processuali … per intenderci, anche dalla mera imputazione in un procedimento penale poi archiviato!) possa avere una qualche rilevanza disciplinare. L’esercizio dell’azione disciplinare è difatti precluso all’Amministrazione militare solo in presenza di un’assoluzione “piena” (cioè quella che si ha con le formule assolutorie “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”) e, solo in questo caso, l’Autorità competente a ordinare l’inchiesta formale disciplinare ne dovrà prendere atto definendo obbligatoriamente la posizione disciplinare del militare con l’archiviazione.

Quanto precede per farvi capire che se si sta conducendo un esame del giudicato penale su una sentenza che vi vede coinvolti, non dovete affidarvi ad internet! Al contrario, fatevi una bella chiacchierata con il vostro Avvocato di fiducia … magari proprio quello che vi ha assistito in giudizio e che dovrebbe meglio di tutti conoscere la vostra situazione processuale. Mi raccomando, prestate sempre la massima attenzione a quello che vi succede intorno, senza mai abbassare la guardia … le conseguenze di un esame del giudicato penale gestito male posso difatti essere devastanti sia dal punto di vista umano che da quello professionale!

Vi saluto, ad maiora!

[1]: art. 1378 del Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM):“1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:

a) al Ministro della difesa se si tratti di: 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l ‘ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;

b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell’area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;

c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;

e) al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri: 1) per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militari dell’Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i);

f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato se in congedo;

g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;

h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d’armata competenti in ragione del luogo di residenza dell’interessato;

i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell’interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g)”.

[2]: mi riferisco, ad esempio, alle sentenze di proscioglimento per non doversi procedere, perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita per difetto di una condizione di procedibilità, per estinzione del reato, perché l’imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto eccetera … e la lista è molto molto lunga!

[3]: come, ad esempio, in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, per la mancanza di una condizione di procedibilità eccetera.

Concessione di avvocatomilitare.com con il quale ASPMI è in stretta collaborazione.