STATUTO Associazione Sindacale dei Professionisti Militari.
TITOLO I
PRINCIPI COSTITUTIVI
Articolo 1: Costituzione, principi, denominazione e sede.
È costituito tra gli appartenenti in servizio all’Esercito Italiano senza distinzione di sesso, categoria, ruolo e qualifica l’Associazione Sindacale dei Professionisti Militari “ASPMI”.
Si possono iscrivere all’ASPMI tutti gli appartenenti ai ruoli, categorie e qualifiche dei militari in servizio e in ausiliaria.
I rapporti interni all’ASPMI sono improntati all’unitarietà e alla pari dignità tra le diverse componenti.
L’unicità e l’unità dell’Organizzazione sono un bene irrinunciabile che si esplicita, pur salvaguardando ed esaltando il pluralismo interno nell’ambito del confronto e del dibattito che si esercita negli organismi statutari, attraverso l’esecuzione e il pieno sostegno ai deliberati degli Organismi Statutari che rappresentano sempre e comunque la linea dell’intera Organizzazione.
ASPMI è una realtà d’ispirazione confederale pertanto predisposta a confederarsi con analoghe Associazioni Professionali tra Militari a carattere sindacale nel rispetto della rappresentatività di ciascuna.
L’ASPMI Nazionale avrà sede in Roma.
ASPMI è un’organizzazione, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro che persegue la tutela dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali dei militari, nel rispetto dei supremi principi affermati nella Costituzione, quelli della democrazia, democraticità e neutralità delle Forze Armate, libertà, e dei vincoli derivanti dalle leggi nonché dei principi di trasparenza e privacy, come dettati dall’Ordinamento. In particolare l’ASPMI riconosce e osserva l’estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura.
Articolo 2: Definizione.
L’ASPMI è un’organizzazione di uomini e donne militari senza fini di lucro, indipendente rispetto ad ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a comunità etnica, associati per la tutela dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati nella Costituzione Repubblicana.
L’ASPMI è un’organizzazione nazionale di militari delle Forze Armate che ispira il suo operato ai principi costituzionali, democratici e di coesione interna. A tal fine persegue e stimola la partecipazione dei propri associati alle scelte fondamentali che attengono all’attuazione della propria azione e al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’assemblea nazionale degli iscritti e dal presente statuto. In armonia con il concetto della specificità dello Strumento Militare, l’ASPMI si considera realtà competente alla salvaguardia degli interessi dei militari quali lavoratori.
Articolo 3: Democrazia di organizzazione.
L’ASPMI promuove e sostiene tutte le iniziative a favore della salvaguardia dei militari e per un adeguato sistema di difesa e sicurezza per il Paese, collaborando con le altre Associazioni Professionali tra militari che perseguono tali obiettivi. Inoltre, l’ASPMI riconosce e osserva il divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni di sindacati non militari.
In tale ottica ritiene fondamentale, per l’accrescimento e il consolidamento della sua azione, la partecipazione dei propri associati alle scelte fondamentali che attengono all’attuazione della propria azione e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In particolare, ritiene fondamentale che l’approvazione delle piattaforme e degli accordi, sia a livello nazionale che decentrato, deve avvenire nel rispetto del principio della consultazione.
Gli organismi statuari stabiliscono le relative modalità.
Gli interessi sindacali di tutte le categorie e ruoli del personale iscritto all’Associazione Sindacale dei Professionisti Militari sono indivisibili. Essi sono rappresentati unitariamente dagli eletti senza distinzione di categoria, ruolo, qualifica o grado.
Al fine di diffondere le informazioni agli iscritti, a tutti gli appartenenti alle Forze Armate, nonché ai cittadini sulle iniziative dell’associazione, tra l’altro sui temi contrattuali e di tutela dei diritti dei militari, l’ASPMI si è dotata di una rivista periodica denominata, provvisoriamente, “Lavoratori Militari”, di un bollettino settimanale ovvero mensile denominato “ASPMI news”, per l’informazione interna, e di un sito internet interattivo denominato: www.aspmilitari.it
Articolo 4: Finalità, compiti e ambito d’intervento.
L’ASPMI si prefigge quale finalità la tutela degli interessi e la salvaguardia dei diritti dei propri iscritti e uniforma la propria azione al rispetto ed applicazione integrale della Costituzione Repubblicana e delle Leggi.
Nel superiore interesse della funzionalità dello Strumento Militare, non si avvale dell’esercizio del diritto allo sciopero riconosciuto ad altre categorie di lavoratori.
Altresì, promuove le legittime aspettative del personale militare, in ogni sede e con ogni mezzo legittimo e consentito. Promuove, inoltre, in favore dei propri iscritti, convenzioni con enti locali, aziende, università, cooperative, singoli professionisti, studi associati, società e fondazioni.
Partecipa in ogni ambito di consultazione e di confronto, riconosciutole dalle norme, in favore e per rappresentatività dei propri iscritti, per i quali persegue ogni azione utile e legittima, nelle sedi opportune, atta al miglioramento retributivo, normativo, pensionistico e di welfare per il personale iscritto e le proprie famiglie.
ASPMI, salvo diverse e/o specifiche disposizioni normative, non ha competenza di trattazione per le materie che attengono ad ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale.
L’ ASPMI per il raggiungimento delle finalità che si prefigge sviluppa, tra l’altro, un’azione volta a:
- Conseguire una più elevata qualificazione professionale dei militari;
- Ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi normativi ed economici e alle condizioni di lavoro e di vita dei militari, operando, costantemente, per la concretizzazione del più elevato standard di tutela dei diritti dei militari;
- Creare rapporti con le altre Associazioni Professionali Militari, per favorire un processo di democratizzazione e di riforma degli apparati dello Stato, nella prospettiva di adeguamento alle esigenze della collettività e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- Sostenere e assistere i militari nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e tutelarli nell’esercizio dell’attività associativa;
- Sensibilizzare l’opinione pubblica promuovendo l’immagine dei militari;
- Promuovere specifiche iniziative legislative, culturali e sociali dei militari, anche attraverso la costituzione di idonee forme associative che salvaguardino il patrimonio culturale, ideale e di contributo rappresentato dai militari;
- Promuovere e valorizzare, anche attraverso la costituzione di appositi laboratori, quali ad esempio centri studi o fondazioni, un dibattito con Istituzioni, Enti, Associazioni e con la società civile che sostenga adeguatamente le iniziative finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento del concetto di difesa e sicurezza operata dai militari e dei relativi diritti dei militari.
L’Associazione potrà avvalersi di personalità che si sono distinte nell’ambito intellettuale, artistico, culturale, amministrativo, ovvero abbiano ricoperto cariche o svolto funzioni che abbiano consentito la maturazione di un bagaglio esperienziale considerato utile per il raggiungimento dei fini associativi.
Per l’assolvimento di detti incarichi, che comunque non potranno essere di tipo operativo ovvero di rappresentanza dell’Associazione o degli iscritti, non potrà essere previsto alcun compenso.
Articolo 5: Autonomia associativa a carattere sindacale.
L’ ASPMI considera la propria autonomia associativa a carattere sindacale ed organizzativa un patrimonio da difendere e valorizzare.
L’ ASPMI è autonoma dai partiti, dalle formazioni politiche e dal Governo e si finanzia attraverso i proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati, nonché eventuali /ulteriori contribuzioni ove consentite dalla legge.
Articolo 6: Democrazia e unità sindacale.
Gli iscritti all’ ASPMI, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, qualifica, ruolo e grado, hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Gli iscritti concorrono alla formazione dei Gruppi Dirigenti valorizzando non le appartenenze ma l’impegno e la capacità individuale. Partecipano altresì alla determinazione delle decisioni/iniziative e hanno diritto all’informazione sulle attività dell’ASPMI.
Gli iscritti partecipano all’attività dell’Organizzazione, rendendone feconda la vita democratica, contribuiscono alla vita dell’Associazione attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto. Essi improntano i propri comportamenti e condotte a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità dell’ASPMI.
Qualora assumano incarichi di Direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli Organi Statutari.
Il dissenso si può manifestare sempre all’interno dell’organizzazione, attraverso adeguate forme, fermo restando che esso deve trovare comunque sintesi nei deliberati degli Organi Statutari previsti dal presente Statuto, ai quali, una volta decisi, tutti si devono attenere e sostenere.
I Rappresentanti designati o eletti, su candidature dell’ASPMI nei vari Organismi e Consigli, sostengono e attuano le iniziative e gli indirizzi decisi dagli organismi statutari.
L’ASPMI considera l’unità e la democrazia associativa/sindacale valore e obiettivo strategico, fattore determinante del rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori, condizione per allargare l’area dei consensi e delle adesioni.
Articolo 7: Organizzazione – durata dei mandati.
Ciascuna struttura dell’ASPMI nella propria attività sindacale deve perseguire lo sviluppo del rapporto partecipativo dei militari, favorendo il coinvolgimento e l’aggregazione delle donne e dei giovani ai fini di una loro presenza adeguata e di un pieno ruolo nell’organizzazione, anche attraverso la costituzione di ogni forma aggregativa che favorisca e faccia accrescere la partecipazione delle varie componenti delle Forze Armate alle iniziative promosse e sostenute dall’ASPMI.
Nell’ottica di favorire la maggiore partecipazione alle massime responsabilità dell’Organizzazione, e in particolare per il livello nazionale e regionale a partire dal secondo Congresso, si stabilisce il limite di tre mandati nell’ambito della stessa funzione per gli organismi dei suddetti livelli.
Tale limite può essere prorogato al massimo per una sola volta e per un solo mandato.
Il mandato elettivo ha durata quinquennale.
Sempre in tale ottica e nella prospettiva di consentire la massima partecipazione, si auspica di non concentrare sui medesimi quadri sindacali più cariche di organismi che hanno valenza regionale e nazionale.
Gli organismi statutari ad ogni livello devono favorire la presenza di quadri femminili.
Articolo 8: Norme Generali.
Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna dell’ASPMI si fa rinvio al regolamento da approvare, dal Congresso Nazionale, per lo svolgimento dei Congressi, che hanno valenza nel periodo che intercorre tra un congresso e l’altro e che, inoltre, disciplina le modalità di voto all’interno di tutti gli organismi previsti dal presente Statuto, fatta eccezione per quelli a cui si richiama l’emanazione di appositi regolamenti.
L’istituto della delega, pertanto, è previsto esclusivamente per fasi congressuali e non per le votazioni dei vari Organismi Statutari. Le deleghe ammesse non dovranno essere più di dieci per ogni singolo.
Ove non diversamente disposto, qualora 1/3 dei membri di un Organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale ha l’obbligo di convocarlo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria Nazionale che convocherà l’Organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.
A seguito della richiesta di 1/3 dei suoi membri la convocazione del Direttivo Nazionale deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni.
Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi dell’ASPMI sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dai presenti.
L’elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo ai militari in attività di servizio e in ausiliaria in regola con il pagamento del contributo associativo.
Tutte le cariche Direttive sono elettive; le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, negli Organi Dirigenti, sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza.
Il Congresso Straordinario è convocato, per tutte le strutture dell’ASPMI, quando ne è fatta richiesta della metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il Congresso Straordinario.
Si procederà, altresì, al Congresso Straordinario, della struttura interessata, qualora le vacanze degli organismi, eletti al Congresso, della struttura stessa, siano superiori al 50%. In tali casi il Congresso Straordinario, fatta eccezione per le altre fattispecie espressamente previste dal presente Statuto, è convocato, a livello Regionale e Provinciale, dalla Segreteria Nazionale.
Le vacanze, accertate dalla Segreteria Nazionale, saranno comunicate alla Segreteria Provinciale o Regionale interessata prima dell’attivazione delle procedure per il Congresso Straordinario.
Qualora tale vacanza si dovesse registrare nella Sezione Sindacale di Base, il Congresso Straordinario sarà indetto dalla Segreteria Provinciale della quale detta sezione fa parte.
Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l’organismo si ridurrà proporzionalmente.
Il componente degli Organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria.
TITOLO II
DELLE STRUTTURE E DELL’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
Articolo 9: Struttura Organizzativa.
L’associazione ASPMI è costituita dagli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
L’ ASPMI si articola in:
- Struttura Nazionale;
- Struttura Regionale;
- Struttura Provinciale;
- Sezione Sindacale.
La costituzione o la modifica dell’attuale assetto organizzativo delle province e delle regioni, in essere all’atto dell’approvazione del presente Statuto, comporterà la modifica dell’assetto organizzativo dell’ASPMI in aderenza all’aggiunta/cancellazione delle province o delle regioni sino a quel momento vigenti.
In tale caso, la struttura che si costituirà sarà denominata con la sigla ASPMI affiancata dal nome della nuova provincia o regione.
La sezione sindacale è denominata con l’aggiunta del nome dell’ufficio nella quale essa, secondo quanto previsto dal presente Statuto, può essere costituita.
Articolo 10: Struttura Nazionale.
Sono Organi Nazionali il:
- Congresso Nazionale;
- Consiglio Generale Nazionale;
- Direttivo Nazionale;
- Segreteria Nazionale;
- Collegio Sindacale Nazionale;
- Collegio dei Probiviri Nazionale;
- Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale.
Articolo 11: Congresso Nazionale.
Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell’ASPMI. Esso viene convocato, di norma, ogni 5 anni dal Consiglio Generale Nazionale.
Il Congresso Nazionale può assumere deliberazioni solo se i presenti sono la metà più uno degli iscritti all’ASPMI.
Ove non venga garantita la presenza della metà più uno degli iscritti alla Convocazione del Congresso Nazionale, quest’ultimo verrà convocato, con lo stesso ordine del giorno dei lavori, nei due giorni consecutivi alla data fissata per la prima convocazione. Se alla terza convocazione non sarà raggiunta la quota degli iscritti necessaria alla deliberazione, le decisioni relative all’ordine del giorno del Congresso convocato verranno demandate al Consiglio Generale Nazionale.
Per il Congresso Nazionale non è ammessa la convocazione in modalità di Tele Video Conferenza.
Il Congresso Nazionale è altresì convocato, in via straordinaria, secondo quanto stabilito dal precedente Articolo 8 del presente Statuto.
L’ordine del giorno del Congresso Nazionale sarà formulato dal Consiglio Generale Nazionale, mentre per quello Straordinario dal Commissario Straordinario e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso.
I compiti del Congresso Nazionale sono:
- Eleggere il Segretario Generale;
- Definire gli orientamenti generali di natura associativa ai quali tutte le strutture dovranno uniformarsi;
- Eleggere il Consiglio Generale Nazionale;
- Eleggere il Collegio Sindacale Nazionale;
- Eleggere il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- Eleggere il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale;
- Approvare il Regolamento dei Probiviri a cui si attengono, per l’esercizio delle loro funzioni, i Collegi dei Probiviri, Provinciali, Regionali e Nazionali, nonché il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale limitatamente agli interventi di sua competenza;
- Approvare il regolamento interno dell’ASPMI.
Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale, il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere e ogni altra norma attinente allo svolgimento dello stesso verranno determinate con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale Nazionale prima della convocazione del Congresso.
Solo al Congresso Nazionale compete deliberare sullo statuto e sulle sue modifiche e deliberare sullo scioglimento del Sindacato.
Tali decisioni, per essere valide, devono essere prese a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati.
In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio dell’ASPMI.
Articolo 12: Consiglio Generale Nazionale.
È composto dai membri deliberati dal Congresso Nazionale in fase di approvazione del regolamento dell’ASPMI.
I soci fondatori dell’ASPMI sono membri permanenti del Consiglio Generale Nazionale.
Esso è convocato dalla Segreteria Nazionale in via ordinaria di norma due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dalla metà più uno dei suoi membri, ovvero sia necessario ratificare provvedimenti di urgenza eventualmente assunti nelle materie di competenza del Consiglio Generale Nazionale medesimo.
Sono compiti del Consiglio Generale Nazionale:
- Eleggere il Segretario Generale qualora il Congresso Nazionale non lo abbia potuto eleggere per fatti oggettivi;
- Eleggere la Segreteria Nazionale;
- Eleggere il ViceSegretario Generale;
- Deliberare sulla politica generale dell’ASPMI;
- Eleggere il Direttivo Nazionale;
- Approvare il regolamento congressuale;
- Provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno;
- Deliberare gli atti di straordinaria amministrazione relativi all’acquisizione e alla cessione del patrimonio immobiliare;
- Deliberare la ripartizione delle quote versate dagli associati secondo i principi e sulla base dei criteri stabiliti nel successivo articolo 24.
Il Consiglio Generale Nazionale è l’organo deliberante del Sindacato fra un Congresso e l’altro.
Il Consiglio Generale Nazionale è l’organo deputato a redigere i regolamenti menzionati dallo Statuto ed eleggerà un Presidente o una Presidenza, fissandone condizioni, durata dell’incarico e compiti.
Articolo 13: Direttivo Nazionale.
Il Direttivo Nazionale è l’organo esecutivo di direzione e indirizzo dell’ASPMI nell’ambito delle decisioni assunte dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Generale Nazionale.
Il Direttivo Nazionale è composto di norma da almeno trenta membri più i componenti della Segreteria Nazionale.
È convocato dalla Segreteria Nazionale di norma una volta al mese o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione dell’ASPMI ed il necessario coordinamento delle strutture in cui l’ASPMI si articola.
Al solo Direttivo Nazionale è altresì affidato il compito di:
- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- Deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione, fatta eccezione per quelli inerenti all’acquisizione e alla cessione di beni immobili che sono devoluti alla competenza del Consiglio Generale e quelli sia ordinari che straordinari relativi alla gestione del patrimonio immobiliare.
Articolo 14: Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale è l’organo di direzione esecutiva dell’ASPMI.
Essa, fermo restando quanto stabilito all’art. 9 dell’atto costitutivo, è composta da almeno 10 membri eletti dal Consiglio Generale Nazionale.
Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Generale Nazionale e del Direttivo Nazionale dell’ASPMI anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione nonché a quelli di acquisto e cessione di gestione dei beni immobili deliberati dagli organi competenti.
Assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.
La Segreteria Nazionale gestisce l’attività nazionale della ASPMI per l’ordinaria amministrazione; rappresenta l’ASPMI nei confronti delle controparti nazionali in tutti gli ambiti di consultazione e di confronto e può intervenire nelle questioni, eventuali, che si concretizzano sul territorio.
La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d’urgenza.
Tali ultime questioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’organo ordinario competente.
Articolo 15: Segretario Generale – Legale Rappresentante.
Il Segretario Generale Nazionale – Regionale – Provinciale coordina i lavori della Segreteria Nazionale – Regionale – Provinciale e rappresenta legalmente l’ASPMI di fronte a terzi e in giudizio.
In caso di assenza e/o impedimento constatato dal Direttivo Nazionale tale rappresentanza è attribuita al ViceSegretario Generale, in caso di assenza, ad altro componente la Segreteria Nazionale – Regionale – Provinciale.
La Segreteria si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale.
Articolo 16: Collegio dei Sindaci Revisori.
Le istanze Nazionali, Regionali e Provinciali cui competono gestioni finanziarie devono, ove sia previsto obbligatoriamente dalla legge, eleggere un Collegio dei Sindaci Revisori.
Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti a voto palese dal Congresso Nazionale.
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Direttivo Nazionale procede alle necessarie sostituzioni.
Al Collegio dei Sindaci Revisori è affidato il compito di:
- Controllare l’amministrazione;
- Regolare la tenuta della contabilità;
- Verificare le entrate;
- Verificare la regolarità di tutte le spese;
- Verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
- Verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile;
- Controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili;
- Presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.
I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono rivestire Cariche Direttive o Esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio.
La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta ai rispettivi organi eletti dal Congresso, o dal Consiglio Generale/Direttivo.
TITOLO III
DELLA ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Articolo 17: Struttura Regionale.
La Struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione associativa, ricerca e approfondimento culturale rappresentando l’ASPMI nei confronti delle Autorità e degli Enti aventi rappresentanza regionale.
Assolve ai compiti di formazione, attività di servizi e centri di consulenza per i colleghi e associati.
Essa è chiamata, altresì, a supportare l’iniziativa delle Strutture Provinciali con una serie di servizi centralizzati.
Gli Organi della Struttura Regionale sono:
- Il Congresso Regionale;
- Il Direttivo Regionale;
- La Segreteria Regionale;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Probiviri.
Articolo 18: Il Congresso regionale.
Il Congresso Regionale deve essere effettuato dopo i Congressi Provinciali e in preparazione del Congresso Nazionale.
Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:
- Esaminare e discutere le iniziative e l’attività dell’ASPMI nella regione;
- Discutere e votare le tesi congressuali nazionali;
- Esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
- Discutere e votare i documenti congressuali;
- Discutere e votare la relazione finanziaria;
- Eleggere il Direttivo Regionale, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.
Al Congresso Regionale compete altresì deliberare sullo statuto regionale e sulle sue modifiche purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.
Articolo 19: Organi Regionali.
Il Direttivo e la Segreteria della Struttura Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi Organi Nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale.
Il Direttivo Regionale, delibera, altresì, sugli atti di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell’organismo regionale.
Per la cessione di eventuali beni immobili, il Direttivo Regionale può cedere la proprietà degli immobili previa autorizzazione del Consiglio Generale Nazionale.
I Segretari Generali Provinciali sono membri di diritto del Direttivo Regionale.
Il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti dal Direttivo Regionale.
Articolo 20: Struttura Provinciale.
La Struttura Provinciale rappresenta l’ASPMI nella provincia e ne attua l’azione associativa nell’ambito delle direttive generali dell’Associazione.
Elabora l’azione associativa provinciale, cura la propaganda e le adesioni, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la Struttura Regionale e Nazionale.
Gli Organi della Struttura Provinciale sono:
- Congresso Provinciale;
- Direttivo Provinciale;
- Segreteria Provinciale;
- Collegio dei Sindaci Provinciale;
- Il Collegio dei Probiviri Provinciale;
- Assemblea dei quadri provinciali.
Nelle province con un numero di almeno 1.000 iscritti può essere costituito il Consiglio Generale Provinciale.
L’assemblea dei quadri è la riunione dei delegati dei posti di lavoro e dei membri delle Commissioni previste dagli accordi sindacali.
L’assemblea è organo esclusivamente consultivo della Segretaria Provinciale e viene convocata dalla stessa Segreteria quando lo ritiene o per la consultazione prevista dal presente Statuto.
Articolo 21: Congresso Provinciale.
Il Congresso Provinciale:
- Esamina e discute l’attività dell’ASPMI sul territorio provinciale;
- Stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l’attività futura;
- Discute e vota le tesi congressuali nazionali;
- Discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso Regionale e Nazionale;
- Elegge il Direttivo Provinciale e/o il Consiglio Generale Provinciale, i delegati al Congresso Regionale e Nazionale ed ove richiesto il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.
Al Congresso Provinciale compete altresì deliberare sullo statuto provinciale e sulle sue modifiche, purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.
Articolo 22: Organi Provinciali.
Il Consiglio Generale/Direttivo Provinciale, la Segreteria e il Collegio dei Sindaci hanno le medesime attribuzioni degli analoghi Organi Nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale.
Il Collegio dei Probiviri della struttura Provinciale è competente all’istruttoria e delibera delle sanzioni disciplinari degli iscritti della provincia di competenza quale organo di prima istanza.
Il Consiglio Generale/Direttivo Provinciale delibera gli atti relativi all’acquisizione dei beni immobili di proprietà della struttura provinciale.
Per la cessione di eventuali beni immobili, il Direttivo Provinciale può cedere la proprietà degli immobili previa autorizzazione del Consiglio Generale Nazionale.
Il Segretario Generale Provinciale e la Segreteria Provinciale sono eletti dal Direttivo Provinciale o dal Consiglio Generale Provinciale nelle sedi dove è previsto.
Articolo 23: Sezione Associativa (a carattere sindacale).
La Sezione associativa sindacale è la struttura di base dell’ASPMI; prende il nome del posto di lavoro e delle località ove ha sede; essa può essere costituita in ogni luogo di lavoro con almeno 10 iscritti.
Nel posto di lavoro con meno di 10 iscritti si può procedere all’elezione di un rappresentante. Per il calcolo dei delegati si procede accorpandolo con altri posti di lavoro.
La Sezione associativa sindacale assolve ai seguenti compiti:
- Organizza il Congresso e le assemblee della Sezione associativa sindacale;
- Provvede all’azione di adesione, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro;
- Conduce d’intesa con la Segreteria Provinciale le azioni da intraprendere con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, salubrità e mense e vigila sull’applicazione delle norme, circolari e direttive;
- Elegge il delegato o la Segretaria della Sezione associativa sindacale;
- Elegge i delegati al Congresso Provinciale.
TITOLO IV
DELL’AMMINISTRAZIONE
Articolo 24: Quote associative, solidarietà, fondo Comune nazionale e dati personali.
1) L’ASPMI, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione delle quote degli associati.
2) Le quote associative versate dagli iscritti saranno ripartite fra le varie istanze sulla base di criteri, anche differenziati, stabiliti dal Consiglio Generale Nazionale al fine di generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo delle strutture e delle attività dell’ASPMI nell’intero territorio del Paese.
3) Il fondo comune dell’ASPMI è costituito dai contributi/quote associative di tutti gli iscritti/e e da ogni altra eventuale forma di contribuzione consentita dalla Legge volontariamente nonché da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti con l’utilizzo delle risorse finanziarie sopra indicate.
4) I dati anagrafici degli iscritti saranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento sulla Privacy vigente con informativa agli interessati.
Articolo 25: Fondi Comuni regionali e provinciali.
I fondi comuni delle strutture regionali e provinciali sono costituiti solo ed esclusivamente dalla quota loro assegnata ai sensi dell’art. 24 co.2 del presente statuto e da ogni altra eventuale forma di contribuzione volontaria consentita dalla Legge a favore della singola struttura territoriale.
Articolo 26: Autonomia amministrativa.
Le strutture dell’ASPMI Nazionale, Regionale e Provinciale sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome nel rispetto delle linee di azione generale deliberate dal Consiglio Generale Nazionale, dal Direttivo e dalla Segreteria Nazionale e, pertanto, ciascuna struttura non risponde delle obbligazioni assunte da altre strutture.
Articolo 27: Attività amministrativa e contabile.
La Segreteria Nazionale e tutte le strutture territoriali dell’ASPMI, fatta eccezione per la Sezione associativa sindacale che non ha autonomia amministrativo/contabile, devono:
- Gestire le proprie risorse economico-finanziarie nell’interesse dei propri associati, finalizzandole al perseguimento degli obiettivi associativi deliberati dall’ASPMI attraverso i propri organismi statutari e per la tutela dei propri associati, osservando i principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della parità di bilancio e della relativa copertura finanziaria;
- Predisporre annualmente, per il tramite delle Segreterie, il bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili;
- Far approvare dal Direttivo competente il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;
- Trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi alla Segreteria Nazionale entro il mese di aprile successivo all’approvazione del bilancio consuntivo al fine di consentire un’analisi sul risultato complessivo dell’organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Direttivo Nazionale utile;
- Rendere noti annualmente i bilanci consuntivi e preventivi, redatti in forma sintetica, mediante mezzi di comunicazione idonei, agli iscritti/e e agli organismi;
- Tenere a disposizione la contabilità per il Collegio dei Sindaci Revisori, per l’organismo dirigente della struttura interessata e per la Segreteria Nazionale;
- Aprire un conto corrente, intestato all’ASPMI e comunicare i dati identificativi alla Segreteria Nazionale e alla Amministrazione al fine di consentire i versamenti delle quote associative spettanti. Sullo stesso conto, sul quale è fatto obbligo di operare con firma congiunta, confluiranno altresì tutte le altre eventuali forme di contribuzione volontaria consentite dalla Legge erogate a favore della stessa struttura.
Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni contabili ed amministrative, la Segreteria Nazionale assume i provvedimenti organizzativi e amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre la situazione alla normalità.
In caso di mancato adempimento, da parte di una o più strutture territoriali dell’ASPMI, degli obblighi di cui sopra, la Segreteria Nazionale in particolare può deliberare, anche qualora sussistono gli elementi per ritenere che le risorse dell’ASPMI siano utilizzate in modo difforme da quanto previsto dal presente Statuto o per indebolire e/o assottigliare la propria base associativa, le seguenti misure:
a) l’immediata sospensione dei contributi di spettanza della struttura inadempiente, fatta salva in ogni caso la necessaria ratifica del provvedimento suddetto da parte del Direttivo Nazionale nella prima riunione utile. La sospensione dei contributi è altresì prevista anche quando gli stessi vengano utilizzati per intaccare l’integrità organizzativa e/o associativa dell’ASPMI ovvero per provocarne la divisione e/o l’indebolimento;
b) proporre al Direttivo Nazionale il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 37.
Articolo 28: Regole di gestione del Patrimonio.
In ottemperanza delle norme vigenti si dispone altresì che:
a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ASPMI, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
b) in caso di scioglimento di una struttura dell’ASPMI, il patrimonio, ove esistente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza dell’ASPMI designata dal Consiglio Generale Nazionale sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Il mutamento di denominazione di una singola struttura periferica e/o la sua adesione ad altra organizzazione associativa costituisce anche ai fini del presente comma causa di scioglimento di diritto della struttura medesima;
c) in caso di scioglimento dell’ASPMI, per qualunque causa sia dovuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sarà devoluto in base a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs 460/97;
d) i contributi associativi, di qualsiasi tipologia, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione.
I singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio nè pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
TITOLO V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA
Articolo 29: Incompatibilità, ineleggibilità, decadenze.
Le Cariche Esecutive, Direttive, Organizzative, di Garanzia Statutaria e di Controllo Patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili:
- Con le cariche governative ed elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. L’accettazione della candidatura comporta l’immediata decadenza da ogni carica associativa e la non eleggibilità per i 18 mesi successivi dalla fine del mandato o, comunque, per un periodo analogo in caso di mancata elezione;
- Con l’appartenenza agli organi esecutivi e direttivi dei partiti e dei movimenti politici a tutti i livelli.
Sono altresì incompatibili le seguenti cariche associative con gli incarichi amministrativi:
- Organismi a livello provinciale ricoperti da militari dirigenti in attività di comando con potestà amministrativa e sanzionatoria;
- Organismi Regionali o Provinciali e Dirigente di uffici articolati su base interprovinciale sede di contrattazione.
Chiunque si trovi nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla carica associativa.
L’iscrizione all’ ASPMI non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano finalità contrarie a quelle dell’ASPMI.
È incompatibile svolgere attività di direzione nell’ASPMI con l’iscrizione ad associazioni di categoria a scopo sindacale.
La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell’ambito dell’organizzazione o in enti controllati o partecipati dalla medesima.
In tale ipotesi l’iscritto non può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di contributi in precedenza versati.
In caso di ricorso ad organi di giustizia diversi da quella interna, e quando è sopravvenuta la perdita della qualità di iscritto, l’iscritto stesso non può richiedere di ristabilire della carica associativa precedentemente ricoperta se non attraverso nuove procedure elettive previste dal presente Statuto e secondo la disciplina contenute nel relativo Regolamento Congressuale vigente.
Articolo 30: Cumulo di cariche.
Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:
- Segretario Generale o membro della Segreteria Nazionale con Segretario Generale e membro di Segreteria Provinciale e Regionale;
- Segretario Generale Regionale con Segretario Generale Provinciale;
- Componente del Collegio dei Probiviri Nazionale, con quello Regionale;
- Componente del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale con quello Regionale e Provinciale.
Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla nuova carica.
Articolo 31: Sanzioni disciplinari.
È passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto all’ASPMI il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l’organizzazione sindacale o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:
- Biasimo scritto;
- Sospensione da 1 a 6 mesi dall’esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica associativa eventualmente ricoperta;
- L’espulsione dall’organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione, per:
- Comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in essi precisate; con le corrette norme di leale comportamento verso l’organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
- Delitti dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l’iscritto abbia subito condanna definitiva.
Articolo 32: Collegio dei Probiviri.
I Collegi dei Probiviri sono costituiti nelle strutture ASPMI provinciali, regionali e in quella nazionale.
Compiti dei Collegi Provinciali sono:
- Provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
- Decidere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria stessa, l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto; la decisone, anche se di archiviazione, deve essere motivata.
Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Provinciali è ammesso ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri Regionali ed in seconda ed ultima istanza al Collegio dei Probiviri Nazionali.
Il collegio dei Probiviri Nazionali è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della Segreteria Nazionale, i Segretari Regionali e Provinciali nonché, su tutti i dirigenti associativi che ricoprono cariche Nazionali (Consiglio Generale, Direttivo Nazionale, Collegio dei Sindaci Revisori Nazionali).
Per consentire ai quadri dirigenti nazionali o quelli che rivestono incarichi in organismi nazionali, parimenti a tutti gli altri iscritti all’ASPMI per i quali è previsto un primo grado di giudizio a livello provinciale e/o regionale, con possibilità di proporre appello ai Probiviri Nazionali, la possibilità di ricorrere avverso le pronunce del Collegio dei Probiviri Nazionale, quale organo naturale al quale è rimessa la competenza per deliberare sugli aspetti disciplinari interessanti i suddetti, è costituito il “Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale”.
Tale collegio, composto da tre elementi eletti dal Congresso Nazionale, ha la sola competenza a decidere sui ricorsi presentati dai quadri nazionali avverso le delibere dei Probiviri Nazionali di cui sono stati oggetto.
È altresì competente, qualora si dovesse verificare la necessità, a giudicare su eventuali procedimenti disciplinari riguardanti i componenti dei Collegi dei Probiviri a livello Provinciale, Regionale e Nazionale.
Per il funzionamento, il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale, così come per le procedure e le modalità di delibera delle proprie decisioni, si attiene al Regolamento approvato al Congresso che disciplina l’operato dei Collegi dei Probiviri.
In veste di collegio arbitrale, il collegio dei Probiviri Nazionali decide sulle controversie per l’applicazione dell’articolo 39 del presente Statuto limitatamente alle questioni di natura disciplinare.
Il Collegio dei Probiviri Nazionale esprime altresì, alle istanze che ne facciano richiesta, pareri in merito alle interpretazioni delle norme statutarie relativamente all’applicazione degli articoli di natura disciplinare previsti dal presente Statuto, e dirime le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
Articolo 33: Procedimento disciplinare.
L’attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto, secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento di Funzionamento del Collegio, approvato dal Congresso.
Le eventuali modifiche che dovessero necessitare tra un congresso e l’altro saranno discusse e approvate dal Direttivo Nazionale.
Articolo 34: Sospensione cautelare.
In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria componente può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
Il Comitato Direttivo relativo dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla adozione del provvedimento di sospensione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
Articolo 35: Commissariamento delle strutture.
Nel caso di grave violazione dello Statuto, di modifiche degli Statuti locali in senso difforme a quanto disposto dallo Statuto Nazionale, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari dell’associazione anche su scelte fondamentali in ambito economico e contrattuale e di utilizzo delle risorse economiche finanziarie per il perseguimento di scopi contrari ed estranei alle finalità statutarie dell’ASPMI e/o contrari alla sua integrità organizzativa ed associativa, il Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti, con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento di qualsiasi organo o struttura e la nomina di un commissario straordinario.
Tale potestà, nei casi di urgenza, può essere esercitata dalla Segreteria Nazionale salvo ratifica da parte del Direttivo Nazionale nella sua prima riunione successiva.
Articolo 36: Compiti del Commissario Straordinario.
Il Commissario Straordinario deve provvedere all’ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Direttivo Nazionale che non può comunque superare i sei mesi.
Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione, il Commissario Straordinario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 37 può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Articolo 37: Clausola arbitrale.
- Gli Associati, le Strutture Nazionali e Periferiche, nonché i loro Organi hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti predisposti ed approvati in conformità dello stesso e ogni altro provvedimento assunto in conformità dell’uno e degli altri;
- Gli Associati, in ragione della loro appartenenza all’organizzazione sindacale e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento organizzativo, sanzionatorio e disciplinare adottato in conformità dello Statuto e dei Regolamenti dagli Organi competenti. A tal fine sino alla definitiva conclusione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, pena la decadenza da iscritto all’ASPMI, non faranno ricorso ad Organi di Giustizia diversi da quelli previsti dal presente Statuto.
- Le controversie sulla corretta applicazione delle norme statutarie, fatte salve quelle di natura disciplinare, per le quali vige la disciplina di cui agli artt. 33, 34, 35 e 36 dello Statuto, oltre ai capoversi precedenti del presente articolo, sono devolute, su istanza della parte interessata ed in via esclusiva, alla Segreteria Nazionale e/o al Direttivo Nazionale.
Qualora l’istanza dovesse comportare pronunce su materie di principi fondamentali e fondanti le norme dello Statuto stesso, e per le quali i precedenti organismi non hanno trovato una soluzione adeguata alle controversie proposte, tra un congresso e l’altro, l’organismo deputato a dirimerle rimane il Consiglio Generale Nazionale.
Francesco Gentile Leonardo Gregorio Mangiulli