Il diritto allo studio è riconosciuto anche ai militari? Beh, direi proprio di sì! Iniziamo infatti col dire che il diritto allo studio viene riconosciuto dalla Costituzione dagli articoli 33, 34 e, per quanto di interesse, dall’articolo 35 nella parte in cui sancisce proprio che le Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori” … e quindi anche dei militari! È però solo nel 1970, con l’approvazione del cosiddetto “Statuto dei lavoratori” (legge n. 300 del 1970) che tale diritto inizia a riempirsi di sostanza: l’articolo 10, titolato proprio “lavoratori studenti”, stabilisce infatti che “i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma” (articolo 10 della legge n. 300 del 1970).
Successivamente, tale principio viene ribadito dall’articolo 10 della legge n. 382 del 1978 “Norme di principio sulla disciplina militare” (il cui testo è poi confluito – “paro paro” come si dice a Roma – nell’articolo 1474 [1] del vigente Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” – il cosiddetto COM per intenderci!).
Tanto premesso, entriamo nel merito della questione e vediamo in cosa si concretizza il diritto allo studio per i militari. Ebbene, la vigente normativa riconosce al militare-studente (a partire dal 1995, anno in cui è stato esteso a tutti i militari il contenuto dell’articolo 78 [2] del D.P.R. n. 782 del 1985, previsto per il personale per la Polizia di Stato) 150 ore annue per la frequenza di corsi scolastici, universitari e post universitari, fruibili anche per raggiungere la sede dove si svolgono gli esami e per i giorni necessari allo svolgimento delle relative prove (articolo 18 del D.P.R. n. 394 del 1995 per EI, MM e AM e articolo 54 del D.P.R. n. 395 del 1995 per CC e GdF). Peraltro, “per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio […], possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno […]” (articolo 16 del D.P.R. n. 163 del 2002 per EI, MM e AM e articoli 59 del D.P.R. n. 164 del 2002 e 42 del D.P.R. n. 51 del 2009 per CC e GdF).
Quanto precede è solo il “minimo sindacale” riconosciuto a tutti i militari … vi consiglio quindi di chiedere ulteriori informazioni all’ufficio personale del vostro Ente per:
- sapere se esistano nella vostra Forza Armata/Arma/Corpo ulteriori istituti (anche a livello di ristoro economico) che tutelino il diritto allo studio;
- evitare di incorrere in problemi “applicativi”. Infatti mi risulta, ad esempio, che alcuni comandi abbiano introdotto specifici format per certificare le assenze dal lavoro per studio, oppure facciano differenza tra Università site nella località sede di servizio e non, tra le Università “tradizionali” e quelle telematiche eccetera.
Non posso concludere senza fare un brevissimo accenno al fatto che qualora vogliate partecipare “ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro” potete sempre pensare di richiedere il “congedo per la formazione”, una specie di aspettativa non retribuita riconosciuta a livello generale dall’articolo 5 [3] della legge n. 53 del 2000 e, nello specifico, al personale EI, MM e AM dall’articolo 15 del D.P.R. n. 52 del 2009, nonché al personale CC e GdF dall’articolo 57 del D.P.R. n. 164 del 2002.
[1]: art. 1474 del COM – Diritto di informazione e di istruzione:“1. Lo Stato promuove l’elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l’effettivo perseguimento […]”.
[2]: art. 78 del D.P.R. n. 782 del 1985 – Diritto allo studio:“l’amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, è concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall’interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L’interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell’anno in corso o dell’anno successivo”.
[3]: Art. 5 della legge n. 53 del 2000 – Congedi per la formazione:“1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 2. Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.
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