L’orientamento della magistratura contabile è nel senso di riconoscere la cumulabilità della prestazione con il trattamento di attività a seguito di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.
Spesso ci si domanda se è possibile per gli appartenenti ai ruoli del personale militare e figure equiparate cumulare la pensione privilegiata a seguito del transito nei ruoli del personale civile. La questione si presenta ogni qual volta venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una propria infermità a cui faccia seguito un giudizio di inidoneità al servizio militare in modo permanente dalla competente C.M.O.
L’interessato transita così nei corrispondenti ruoli del personale civile del Ministero della Difesa con la potenziale attribuzione sia della pensione privilegiata sia dello stipendio in relazione al nuovo incarico. Per il personale militare, infatti, la concessione della pensione privilegiata prescinde dall’inabilità al servizio essendo sufficiente che le lesioni o le infermità vengano accertate come dipendenti da causa di servizio (art 67 DPR n. 1092/1973). Per cui, a seconda della gravità delle lesioni, è possibile il reimpiego.
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