La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto varie disposizioni in materia di sostegno al reddito ed alle famiglie. In particolare l’articolo 1 comma 359 integra e modifica il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 disponendo l’elevazione della retribuzione dal 30% all’80% per la durata massima di un mese di congedo, fino ai sei anni di vita del bambino e consentendo, di fatto, di migliorare la condizione reddituale del genitore lavoratore dipendente.
Con la Circolare n. 4, pubblicata il 16 gennaio 2023, l’INPS è intervenuta per fornire i primi chiarimenti sulle nuove misure introdotte dalla citata Legge di Bilancio, in particolare in materia di congedi parentali, chiarendo i destinatari ed i tempi di applicazione della misura senza alcuna eccezione per il personale del Comparto Difesa.
Analoga situazione si è presentata durante l’emergenza COVID, occasione in cui il combinato disposto degli articoli 23 e 25 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha riconosciuto a tutto il personale del Pubblico Impiego, Forze Armate comprese, il diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è stata riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’ art. 33 del Decreto Legislativo 26 marzo 2021, n. 151.
Alla luce di quanto esposto, chiediamo al Dipartimento della Funzione se il Comparto Difesa rientri in tale beneficio, essendo l’unico a non usufruirne.