I volontari in ferma prefissata non hanno un rapporto d’impiego con la Pubblica amministrazione, pertanto sono sottoposti a regole peculiari per quanto riguarda la cessazione della paga e della ferma. Bisogna in particolare conoscere le disposizioni riguardanti lo stato di malattia e convalescenza e le ipotesi di rimodulazione della paga in caso di assenze continuative, oltre ai casi di proscioglimento della ferma.
Licenza di convalescenza e riduzione della paga
In caso di infermità dipendente da causa di servizio anche per i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) non viene decurtata la paga in caso di assenza continuativa. È importante sapere che ciò vale non soltanto in caso di causa di servizio già riconosciuta, ma anche in caso di procedimento di riconoscimento pendente o quando non è ancora stata accertata la causa dell’infermità. In tal proposito, ricordiamo che ASPMI ha una sezione dedicata al supporto della causa di servizio, per sciogliere dubbi e assistere i militari. Durante la licenza per convalescenza dovuta a causa di servizio spetta il trattamento economico del pari grado in attività di servizio.
Quando, invece, l’infermità non è dipendente da causa di servizio la licenza per convalescenza – escludendo i periodi di ricovero in istituto di cura – può comportare alcuni effetti sulla paga del volontario in ferma prefissata. Nel dettaglio, ai VFI spetta:
- il 100% della paga nei primi 2 mesi di licenza straordinaria di convalescenza;
- il 50% della paga nel 3° mese di convalescenza;
- la sospensione della paga dal 4° mese di licenza.
Per i VFT, invece, la paga e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo sono determinati nelle seguenti percentuali:
- 100% nei primi 6 mesi di licenza straordinaria di convalescenza;
- 50% dal 7° al 9° mese di convalescenza;
- nulla a partire dal 10° mese.
I limiti vengono calcolati sull’intero periodo di servizio relativo alla posizione di ferma del volontario, anche quando la licenza non viene fruita in modo continuativo. La licenza straordinaria per convalescenza, comunque computata per intero ai fini previdenziali, non può mai superare il tetto massimo di 2 anni (complessivi) negli ultimi 5 anni di servizio prestato.
La temporanea inidoneità al servizio (quando non conseguente a causa di servizio) non può in ogni caso superare:
- 4 mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale;
- 4 mesi per i volontari in rafferma annuale;
- 12 mesi per i volontari in ferma prefissata triennale;
- 15 giorni per ogni mese di prolungamento del servizio (non cumulabili con eventuali residui dei mesi precedenti) per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o della rafferma.
Proscioglimento anticipato della ferma
La ferma prefissata dei volontari militari può cessare per dimissioni, a domanda entro 15 giorni dalla data di incorporamento, oppure per proscioglimento. Si ricorda che le dimissioni comportano l’impossibilità di partecipare ai concorsi per il reclutamento di VFI e VFP1 banditi dalla Forza Armata nello stesso anno. Il proscioglimento, a domanda o d’ufficio, può avvenire dal 16° giorno di ferma per i VFI o dall’accettazione della ferma per i VFP4 e i VFT.
Il proscioglimento a domanda
Il proscioglimento a domanda, disciplinato dall’articolo 958 del Codice dell’ordinamento militare, è ammesso esclusivamente per le seguenti motivazioni (con data pertinente al verificarsi della condizione):
- assunzione presso imprese o organizzazioni private;
- assunzione nelle amministrazioni pubbliche, nelle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- per gravi motivi familiari;
- per condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.
Fanno eccezione i volontari in ferma prefissata iniziale, che nei primi 12 mesi di servizio possono presentare la domanda di proscioglimento anche per altre cause. In ogni caso l’istanza, da presentare presso il tramite gerarchico al PERSOMIL, deve avere una giustificazione valida e documentata. Il procedimento si conclude soltanto con l’accettazione della domanda e l’emanazione dell’ordine di proscioglimento, fino a quando il militare è tenuto a rispettare i propri doveri e gli ordini ricevuti dai superiori gerachici.
Il proscioglimento d’ufficio
Il proscioglimento può anche avvenire d’ufficio, non necessariamente con carattere sanzionatorio. Nel dettaglio:
- perdita permanente dell’idoneità al servizio militare incondizionato o declassamento del profilo sanitario alla “Fascia B”;
- superamento del limite massimo di licenza di convalescenza;
- perdita del grado per assunzione presso la Forza Armata con grado diverso oppure nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo nazionale della Croce Rossa Italiana.
C’è poi il proscioglimento d’ufficio per demerito, che è invece una vera e propria sanzione, con effetti gravi sulla partecipazione ai concorsi relativi alla sicurezza statale (per esempio, relativamente alle Forze di Polizia, alla Magistratura, ai Vigili del fuoco e anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri). Questo provvedimento riguarda i seguenti casi:
- perdita dei requisiti morali e di condotta;
- accertamento diagnostico dell’abuso di alcol e/o dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico;
- protratto e insufficiente rendimento per almeno 9 mesi;
- giudizio di non idoneità all’avanzamento per due volte consecutive;
- mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale;
- grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri militari (tenendo presente della proporzionalità delle sanzioni);
- rinuncia o mancato superamento dei corsi basici di formazione per i VFI (fatta eccezione per l’infermità dipendente da causa di servizio);
- incompatibilità professionale;
- perdita dello stato militare;
- perdita del grado.