Sai quando è indennizzato l’infortunio in itinere?

Il Dpr n. 1124 del 30 giugno 1965, Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tutela il lavoratore anche dagli infortuni in itinere. Si tratta, ovviamente, degli infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione alla sede di lavoro e viceversa. La tutela del militare si esprime non soltanto tramite le assicurazioni e le protezioni sociali specifiche delle Forze Armate ma anche attraverso le assicurazioni nazionali obbligatorie.

Al fine dell’indennizzo è necessario tuttavia il rispetto di alcuni requisiti. Ci sono, difatti, delle variabili di cui tenere conto che potrebbero far perdere la copertura assicurativa. Se il militare viaggia con il mezzo personale oppure devia rispetto all’itinerario necessario, per esempio, può perdere l’indennizzo. La corretta classificazione dell’infortunio è inoltre determinante per il riconoscimento della causa di servizio, dove ne ricorrono i presupposti.

Il tragitto dell’infortunio in itinere

Ai fini del riconoscimento dell’infortunio in itinere devono essere rispettate importanti linee di condotta. Innanzitutto, l’evento lesivo che causa l’infortunio non deve essere causato dalla negligenza o dalla colpa del lavoratore. L’infortunio deve inoltre occorrere nel raggiungimento della sede di servizio o della propria abitazione. Di conseguenza, la prima condizione da rispettare riguarda proprio il tragitto. Quest’ultimo deve corrispondere al percorso abituale tra il domicilio e il luogo di lavoro (e viceversa) oppure tra due luoghi di lavoro differenti.

Lo spostamento deve comunque essere finalizzato a esigenze lavorative e avvenire in orari consoni rispetto all’orario di lavoro. Non basta trovarsi su una determinata strada: il militare doveva essere in procinto di raggiungere casa o il lavoro. Riguardo al percorso specifico da compiere dovrebbe trattarsi di quello più breve o di quello più pratico da concrete esigenze di viabilità. Per esempio, chi viaggia in bici potrà ben preferire un percorso con pista ciclabile. Riguardo al requisito del tragitto, è bene ricordare che l’eventuale cambio di domicilio del militare deve essere sempre comunicato.

Nel caso in cui si tratti di una località differente da quella in cui si trova la sede di servizio, inoltre, il cambio dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione. Altrimenti, il militare potrebbe avere risvolti disciplinari e problemi legati alla copertura assicurativa. Il riconoscimento dell’infortunio in itinere può avvenire anche nel raggiungimento del luogo di abituale consumazione dei pasti da quello di lavoro e viceversa, ma soltanto in assenza di mensa aziendale.

Soste e deviazioni nel percorso abituale

È normale che andando a lavoro o tornando a casa possa esserci la necessità di fermarsi o sbrigare veloci incombenze. Soste e deviazioni possono però impedire l’indennizzo dell’infortunio, se potenzialmente influenti sull’evento lesivo. In linea generale, le deviazioni sono sempre ammesse quando causa di forza maggiore (eventi straordinari e imprevedibili), dovute a esigenze essenziali e improrogabili oppure all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Quanto alle soste, non c’è problema se il militare si ferma brevemente. Così, non dovrebbe venir meno il nesso causale tra lavoro e infortunio. A tal fine, è indispensabile che il miliare non si esponga a rischi superiori o diversi da quelli che avrebbe altrimenti corso.

Ovviamente, non c’è una definizione generica dei motivi che possono legittimamente dar luogo alla deviazione dal tragitto necessario a raggiungere il posto di lavoro. Ogni caso deve essere valutato in modo specifico a seconda di tutte le circostanze utili. Accompagnare i figli a scuola, citando l’esempio più comune, può giustificare la deviazione o meno. Si avrà un’esigenza essenziale per la necessità di assolvere all’obbligo scolastico quando i bambini sono piccoli e non ci sono alternative pratiche. 

L’uso del mezzo di trasporto privato

Bisogna infine valutare il mezzo scelto per lo spostamento. L’opportunità dell’uso del mezzo privato viene sempre valutata dall’Istituto assicurativo in base alla motivazione fornita dal militare. Quando il tragitto può essere compiuto a piedi o con i mezzi pubblici, la scelta del mezzo di trasporto privato deve infatti essere giustificata da una necessità riscontrabile. Il militare può quindi usare il proprio mezzo, ai fini della copertura assicurativa degli infortuni in itinere, quando:

  • non ci sono mezzi pubblici che collegano adeguatamente il posto di lavoro e il domicilio;
  • l’orario di lavoro è incompatibile con le corse dei mezzi pubblici;
  • l’attesa dei mezzi pubblici o il viaggio prolungano eccessivamente l’assenza del militare dalla famiglia;
  • la distanza tra la fermata dei mezzi pubblici e il luogo di lavoro è irragionevole o superiore a 1 km per ogni tragitto separato;
  • l’attesa dei mezzi pubblici è superiore a un’ora;
  • con il mezzo privato si risparmia abitualmente più di un’ora di tempo;
  • si utilizza la bici come mezzo di trasporto non inquinante.

Quando l’infortunio non viene riconosciuto

La copertura non viene garantita se il lavoratore ha corso un rischio arbitrario, come neppure se ha contribuito a mettersi in pericolo. Sono infatti sempre esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni dovuti direttamente a comportamenti a rischio:

  • assunzione di stupefacenti e allucinogeni non terapeutica;
  • abuso di alcolici;
  • abuso di psicofarmaci;
  • guida senza abilitazione;
  • violazione grave del Codice stradale.

Quando viene indennizzato l’infortunio in itinere

In sintesi, per l’indennizzo dell’infortunio in itinere devono essere rispettati i requisiti seguenti.

  • Tragitto: casa-lavoro e viceversa, due luoghi di lavoro, luogo di lavoro e dei pasti se non c’è il servizio di mensa.
  • Nesso causale: lavorativo.
  • Domicilio: coincidente con quello comunicato all’Amministrazione.
  • Orari: compatibili con quello di lavoro.
  • Percorso: più breve o pratico per viabilità.
  • Soste: permesse soltanto se brevi e non rischiose.
  • Deviazioni: ammesse soltanto quando strettamente necessarie alle condizioni di cui sopra.
  • Mezzo: pubblico o a piedi. Uso del veicolo privato solo quando davvero necessario.
  • Comportamento: corretto e prudente, senza esposizione a rischi non necessari.

A queste condizioni, l’infortunio viene indennizzato anche se occorso nel raggiungimento del luogo di lavoro o del domicilio.