Sai quando non hai l’obbligo di reperibilità in malattia?

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Di norma il militare in malattia, al pari di ogni altro lavoratore subordinato, deve rispettare alcune fasce di reperibilità per lo svolgimento delle eventuali visite fiscali. Fino alla sentenza n. 16305/2023 del TAR del Lazio per i dipendenti pubblici, incluso il personale delle Forze Armate, tali fasce di reperibilità erano:

  • dalle 09:00 alle 13:00;
  • dalle 15:00 alle 18:00.

In seguito alla citata sentenza del TAR del Lazio, che ha dichiarato illegittima la differenziazione delle regole tra il settore privato e quello pubblico, l’INPS ha armonizzato le regole sulla reperibilità eguagliandole a quelle previste per i lavoratori pubblici, prevedendo quindi le seguenti fasce di reperibilità:

  • dalle 10:00 alle 12:00;
    dalle 17:00 alle 19:00.

In attesa di un apposito decreto ministeriale o di una riforma della sentenza, quindi, il personale delle Forze Armate in malattia deve rispettare queste fasce di reperibilità, trovandosi nel luogo indicato nel certificato di malattia o in altro luogo indicato successivamente. Le assenze durante gli orari di reperibilità sono comunque consentite per giustificati motivi (come lo svolgimento di visite mediche o accertamenti diagnostici) che devono essere debitamente documentati e comunicati preventivamente al Comando di appartenenza. La documentazione giustificativa può consistere nei certificati rilasciati da medici o strutture sanitarie, ma anche in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il militare stesso attesta le motivazioni, verificabili, la cui valutazione è a cura del Comandante di Corpo

Esistono comunque delle eccezioni, in cui il militare in malattia è escluso dall’obbligo di reperibilità per le particolari circostanze in cui si trova, per le quali è esonerato dalle visite fiscali.

Quando non c’è obbligo di reperibilità in malattia

Secondo il decreto n. 206/2017 del Dipartimento della funzione pubblica non deve essere richiesta la visita fiscale quando il lavoratore in malattia si trova in una delle seguenti condizioni:

  • patologia grave che richiede terapie salvavita;
  • patologia per cui è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In proposito delle patologie derivanti da causa di servizio riconosciuta, l’esclusione dalle visite fiscali opera per le infermità con iscrivibilità della menomazione unica o plurima nelle prime tre categorie della tabella A oppure delle patologie nella tabella E allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981. Si hanno quindi le seguenti lesioni:

  • la perdita di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;
  • la perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme;
  • la perdita di entrambi gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle mani.

Si tratta delle prime tre categorie incluse nelle lesioni e infermità che danno luogo alla pensione vitalizia o all’assegno temporaneo. Per quanto riguarda la tabella E, dedicata invece agli assegni di superinvalidità; troviamo:

  • alterazioni organiche e irreparabili di entrambi gli occhi che hanno portato a cecità bilaterale assoluta e permanente;
  • perdita (anatomica o funzionale) di quattro arti fino al limite totale della perdita delle due mani e dei due piedi insieme;
  • lesioni del sistema nervoso centrale con paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto;
  • alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori in degenza nelle strutture ospedaliere (pubbliche o convenzionate).

In queste ipotesi di infermità dovuta a causa di servizio, come nel caso delle terapie salvavita e degli stati patologici correlati all’invalidità di almeno il 67% non possono essere richieste le visite fiscali in malattia e di conseguenza il lavoratore non ha obbligo di reperibilità. Lo stesso vale anche nelle seguenti ipotesi:

  • certificato sanitario rilasciato dagli Organi sanitari militari;
  • il Dirigente sanitario militare segnala al Comando o Ente di appartenenza la necessità di visitare personalmente il militare;
  • l’assenza è dovuta a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio (nel periodo compreso tra l’evento e l’idoneità al servizio) o a malattia professionale;
  • ricovero in ospedale o presso altre strutture sanitarie.

Al di fuori di queste ipotesi il militare assente durante gli orari di reperibilità che non abbia una valida giustificazione rischia una sanzione economica e disciplinare. Nel dettaglio, può perdere l’intero trattamento economico per l’intero periodo fino a 10 giorni e la riduzione della metà per il periodo successivo al 10° giorno (fatta eccezione per i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite fiscali). Quanto alle sanzioni disciplinari, infine, il Comandante di Corpo può avviare il procedimento disciplinare per applicare una sanzione disciplinare di corpo come “grave mancanza disciplinare” (che per i volontari in ferma prefissata può comportare il proscioglimento d’ufficio).