Sai tutto su giorni festivi, superfestivi e feriali non lavorativi?

Fonte: pixabay.com

Nell’ambito delle Forze Armate bisogna distinguere tra giorni festivi, superfestivi e feriali non lavorativi. L’impiego in queste giornate comporta differenze importanti sulla retribuzione del militare, tenuto conto delle particolari circostanze. 

 

Giorni festivi, superfestivi e feriali non lavorativi

 

I giorni festivi sono quelli considerati tali dallo Stato agli effetti civili, fatta eccezione per quelli considerati superfestivi. Rientrano nei giorni festivi anche la domenica e la ricorrenza del Santo Patrono, quest’ultima tuttavia soggetta a particolari disposizioni. 

 

I giorni superfestivi, invece, sono i seguenti:

 

  • Natale;
  • 26 dicembre;
  • Capodanno;
  • Pasqua;
  • lunedì di Pasqua;
  • 1° maggio;
  • 2 giugno;
  • Ferragosto.

 

Si parla, infine, di giorno feriale non lavorativo in riferimento al sabato, esclusivamente nel caso in cui l’orario lavorativo sia articolato su 5 giorni settimanali.

 

Indennità di presenza festiva e superfestiva

 

L’indennità di presenza festiva spetta al personale che presta servizio nelle giornate festive, nella misura lorda di 12 euro per i dirigenti e 14 euro per i contrattualizzati. L’indennità di presenza superfestiva, che naturalmente spetta ai militari che prestano servizio nelle giornate superfestive, è invece di 40 euro lordi sia per i dirigenti che per il personale contrattualizzato. 

 

In tal proposito, si ricorda che la lettera n. 0006254 del 19 gennaio 2015 dello Stato Maggiore dell’Esercito ha chiarito che hanno diritto all’indennità i militari impiegati in servizi (armati e non) di qualsiasi natura. In ogni caso, l’indennità di presenza festiva o superfestiva spetta a tutto il personale impiegato, quindi anche in caso di viaggio legato a un servizio isolato o collettivo. 

 

Per quanto riguarda il servizio isolato, infatti, il diritto all’indennità di presenza è stato confermato dalla lettera n. 0313287 del 1° giugno 2022 di PERSOMIL. In quanto al servizio collettivo, invece, il diritto all’indennità si deve al riconoscimento delle ore di viaggio come ore di servizio, come stabilito dal Dpr n. 56/2022.

 

Festivi infrasettimanali

 

Oltre a quanto enunciato, il personale impiegato in turni continuativi ha diritto a un ulteriore giorno di riposo quando quest’ultimo coincide con la festività infrasettimanale. La giornata deve però essere fruita entro le 4 settimane successive. Il personale che viene richiamato a prestare servizio – per inderogabili esigenze dell’amministrazione – nel giorno festivo oppure destinato al riposo settimanale ha diritto a un’indennità cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario e le indennità di presenza. Si tratta, nel dettaglio, di un importo lordo di 8 euro per i dirigenti e di 12 euro per il personale contrattualizzato.

 

Recupero festività

 

Il personale impiegato nei giorni festivi ha diritto al recupero della giornata festiva e alla compensazione del lavoro straordinario per l’intera durata della prestazione lavorativa. Il recupero festività spetta anche ai militari inviati in servizio fuori sede, se il viaggio (di andata o ritorno) avviene appunto durante la giornata festiva. A prescindere dalla durata e dalla tipologia di prestazione, il recupero festività spetta per i viaggi fuori sede dei militari contrattualizzati in servizio isolato o collettivo.

 

Impiego nei giorni feriali non lavorativi

 

Come anticipato, quando si parla di giorni feriali non lavorativi si fa esclusivamente riferimento al sabato, laddove non è normalmente compreso nell’articolazione settimanale dell’orario di servizio. Negli Enti o Reparti in cui l’articolazione è su 6 giorni, infatti, il sabato è un giorno lavorativo a pieno titolo e non ha peculiarità rispetto al resto della settimana.

 

Al contrario, il personale impiegato nel giorno feriale non lavorativo ha diritto alla compensazione del lavoro straordinario per tutta la durata della prestazione lavorativa svolta. Il recupero della giornata non lavorativa, inoltre, si matura quando:

 

  • il personale viene impiegato in servizi armati;
  • il militare viene impiegato in servizi non armati che esulano dalle normali attribuzioni dell’incarico e che non richiedono specifiche professionalità (come i servizi presidiari, di caserma e di guardia);
  • il personale è impiegato in attività addestrative continuative remunerate con il compenso forfettario d’impiego.

 

Il militare impiegato il sabato non ha diritto al recupero quando il lavoro straordinario riguarda attività logistico/funzionali o addestrative/operative. Il recupero della giornata non lavorativa per chi svolge servizi armati o non armati (alle citate condizioni) spetta a chi inizia il turno nel giorno feriale non lavorativo. 

 

Servizio durante il Santo Patrono

 

Come premesso, la ricorrenza del Santo Patrono rientra nei giorni festivi. A questo proposito bisogna prendere in considerazione le disposizioni del Comune in cui si trova la sede di servizio, presso la quale il militare presta servizio abitualmente. Il militare impiegato in un luogo diverso dalla sede di servizio durante il Santo Patrono ha diritto al recupero della giornata non lavorativa al rientro in sede. Il beneficio deve tuttavia essere fruito entro il 31 dicembre dell’anno di ricorrenza della festività non fruita, come chiarito dalla recente lettera (n. 0555707 del 27 settembre 2024) del PERSOMIL.

 

Come chiarito dallo Stato Maggiore della Difesa, inoltre, tutti i compensi devono essere adeguati rispetto alla prestazione di servizio nella giornata festiva. In particolare:

 

  • in costanza di compenso forfettario d’impiego o di guardia deve essere retribuita l’indennità riferita al giorno festivo;
  • deve essere retribuita l’indennità di presenza festiva;
  • deve essere retribuita l’indennità di lavoro straordinario, riferita al giorno festivo, per tutta la durata dell’attività lavorativa.