Sanzioni disciplinari di Corpo

Sanzioni disciplinari di Corpo
Sanzioni disciplinari di Corpo

Il ricorso gerarchico è il principale rimedio amministrativo impugnatorio [1] esperibile, per vizi di merito e di legittimità (per approfondire leggi qui!), contro le sanzioni disciplinari di corpo [2] (per approfondire, leggi qui!) e per queste soltanto [3]! Il ricorso gerarchico viene disciplinato in linea generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971 titolato “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” (vi ho postato in nota gli articoli di interesse [4]) dove viene sancito, tra l’altro, che:

deve essere presentato all’organo sovraordinato di quello che ha emesso il provvedimento disciplinare di corpo impugnato nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato, ovvero da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

“si intende respinto a tutti gli effetti […] decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione […] senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione”.

Tanto premesso, sappiate che il Decreto legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’ordinamento militare” (cosiddetto COM) dedica alcuni articoli al ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo e, in particolare:

l’articolo 1363 del COM:“ L’organo sovraordinato di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. 2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. 3. È comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo (per approfondire leggi qui!)”;

l’articolo 1366 del COM:“il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all’autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo”.

Tanto detto, ritengo doveroso fare qualche rapidissimo chiarimento:

cosa significa esattamente “[…] non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico” di cui all’articolo 1363 del COM? Detto altrimenti, se vengo punito e voglio impugnare la sanzione disciplinare di corpo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (per intenderci il TAR – per approfondire leggi qui!) o al Presidente della Repubblica (nel ricorso straordinario), devo per forza prima presentare un ricorso gerarchico? Beh, dopo un lunghissimo dibattito giurisprudenziale, il Consiglio di Stato è arrivato a ricostruire la questione proprio in questi termini. Quindi se presento direttamente un ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica (senza cioè aver prima presentato un ricorso gerarchico), questo verrà con ogni probabilità dichiarato inammissibile [5].

l’organo competente a decidere sul ricorso è l’“organo sovraordinato di quello che ha emesso il provvedimento disciplinare di corpo impugnato” che non coincide necessariamente con il Comandante di corpo. Spesso accade effettivamente così, ma non necessariamente: ecco perché è competente a decidere il provvedimento disciplinare emesso dal Comandante di compagnia il Comandante di battaglione e non quello di reggimento (che di solito è anche Comandante di corpo) [6];

sebbene l’articolo 6 del D.P.R. 1199 del 1971 preveda che “decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti”, i giudici non sembrano considerarla una ipotesi di rigetto tacito ma solo, come abbiamo appena visto poco sopra, una condizione per poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica. Infatti, anche scaduto il termine di 90 giorni, l’Autorità militare competente conserva il potere di decidere sul ricorso e tale decisione rimane valida al 100%, anche se presa in ritardo;

anche se non è scritto da nessuna parte, si ritiene che la decisione sul ricorso gerarchico non possa peggiorare la situazione del ricorrente (cosiddetta reformatio in peius). Se l’Autorità che decide il ricorso dovesse cioè riformare il provvedimento disciplinare, non “dovreste” (il condizionale qui è d’obbligo!) in linea teorica di rischiare di vedervi aumentare la sanzione;

prescindendo dalle decisioni di accoglimento o di rigetto (che sono di per sé di facile comprensione), sappiate che l’Autorità competente potrà dichiarare il vostro ricorso “irricevibile” (se lo avete presentato, ad esempio, dopo i 30 giorni previsti), “inammissibile” (se, ad esempio, non lo avete presentato voi ma altra persona che non era legittimata a proporlo, come potrebbe essere un vostro commilitone) o “improcedibile” (nel caso in cui, ad esempio, erano state rilevate delle irregolarità che non avete regolarizzato nel termine stabilito) [7].

Un’ultimissima cosa prima di concludere: anche se per la presentazione di un ricorso gerarchico non è necessaria l’assistenza di un Avvocato, non affidatevi ai consigli di un collega “praticone” ma fatevi invece una sana chiacchierata con il vostro legale di fiducia. Peraltro, considerato che nel ricorso al TAR o straordinario al presidente della Repubblica vengono di solito dichiarati inammissibili i motivi che non siano stati previamente proposti in sede gerarchica, il ricorso gerarchico va scritto bene! Se siete quindi decisi a impugnare una punizione e volete andare fino in fondo, vi consiglio di farvi aiutare da un Avvocato anche nella stesura del ricorso gerarchico, ricordando sempre che “… se pensate che rivolgersi a un Avvocato serio costi troppi soldi, non avete idea di quanto potrebbe costarvi caro farvi assistere da quello sbagliato!” … pensateci sopra!

[1]: si definisce ricorso “amministrativo” proprio per distinguerlo da quello “giurisdizionale” che si presenta invece al Tribunale Amministrativo Regionale, ovverosia al Giudice amministrativo che, a differenza di un organo amministrativo come è il Comandante, è terzo e imparziale rispetto alle parti nonché, proprio in quanto organo giudiziario, indipendente dal potere esecutivo ed inamovibile.

[2]: ad eccezione del “richiamo” che, consistendo in un mero ammonimento verbale, viene tradizionalmente considerato non impugnabile con ricorso gerarchico per la mancanza del cosiddetto interesse a ricorrere: il richiamo, difatti, non comportando di norma né la privazione della libertà personale né, tantomeno, la trascrizione sul fascicolo personale del militare, non determina a carico di quest’ultimo alcuna lesione della relativa posizione giuridica soggettiva. Inoltre, essendo una sanzione di solito solo orale capite che è difficile da impugnare. A dire il vero, mi capitò una volta di vedere un ricorso gerarchico avverso un richiamo … in tale eccezionale circostanza, però, il richiamo in questione era stato “verbalizzato” nel resoconto di un colloquio … era stato insomma messo per iscritto!

[3]: per impugnare una sanzione disciplinare di stato si può difatti solo presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o straordinario al Presidente della Repubblica. Non esiste cioè alcuna possibilità di presentare ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di stato (per approfondire leggi qui!).

[4]: D.P.R. n. 1199 del 1971 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”:

Art. 1 – Ricorso: “Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito; da parte di chi vi abbia interesse. Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l’indicazione del termine e dell’organo cui il ricorso deve essere presentato”.

Art. 2 – Termine / Presentazione: “Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l’ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d’ufficio all’organo competente”.

Art. 3 – Sospensione dell’esecuzione: “D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall’art. 2, secondo comma, l’organo decidente può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato”.

Art. 4 – Istruttoria: “L’organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell’atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all’organo cui è diretto deduzioni e documenti. L’organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso”.

Art. 5 – Decisione: “L’organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l’atto e rimette l’affare all’organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l’atto salvo, ove occorra, il rinvio dell’affare all’organo che lo ha emanato. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all’organo o all’ente che ha emanato l’atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Art. 6 – Silenzio: “Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica”.

[5]: in tal senso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 880 del 2018.

[6]: Ovviamente nel caso di compagnia autonoma che magari dipenda direttamente dal Comandante di reggimento, l’Autorità militare competente a decidere sul ricorso coinciderà con quest’ultimo!

[7]: in tal senso, anche l’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 104 del 2010 “Codice del processo amministrativo” – Pronunce di rito: “1. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso:

irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito;

inammissibile quando è carente l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;

improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito […]”.

Dipartimento Legale di ASPMI

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