In data 11 gennaio 2024 è stata depositata la sentenza n. 4/2024 con cui la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) nella parte che escludeva la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA.
Molti colleghi ci hanno chiesto delucidazioni in merito alle conseguenze di una tale decisione, nonché dei possibili effetti sulle buste paga. Cerchiamo di fare un minimo di chiarezza sulle dinamiche scaturite da un provvedimento di tale portata.
Cos’è la retribuzione individuale di anzianità
La retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) consiste in un elemento del trattamento economico fondamentale, individuale, corrisposto al personale contrattualizzato dei comparti Ministeri e del comparto Difesa e Sicurezza a ordinamento civile e militare, ognuno disciplinata da una propria normativa di riferimento, così distinta:
R.I.A. Comparto Ministeri:
- Introdotta dal 1 gennaio 1987 con il D.P.R. n. 266/1987;
- Adeguata con il D.P.R. n. 44/1990 e istituita una maggiorazione al raggiungimento di determinate soglie di anzianità (5/10/20 anni)
R.I.A. Comparto Difesa e Sicurezza:
- Introdotta dal 1 gennaio 1987 con il D.P.R. n. 150/1987
- Adeguata con il D.P.R. n. 147/1990 senza alcuna maggiorazione
Per quanto attiene il personale del comparto Difesa e Sicurezza, sia a ordinamento civile che militare, la R.I.A. oggi è stata congelata a decorrere dal 1 gennaio 2005 a seguito dell’introduzione dei parametri per determinare il trattamento economico fondamentale del personale. Essa non è stata assorbita con l’innovazione introdotta ed ha subito un solo incremento con il D.P.R. 147/1990.
La proroga fino al 1993
Il problema è sorto quando con il decreto legge n. 384 del 1992 il governo pro-tempore ha prorogato i contenuti del D.P.R. n. 44 del 1990 anche per il triennio che va dal 1991 al 1993, inducendo le amministrazioni a sostenere che la proroga non riguardasse gli scatti di anzianità, per i quali il limite entro cui soddisfare il requisito dei 5, 10 o 20 anni doveva essere comunque soddisfatto entro il termine del 31 dicembre 1989.
Di diverso avviso i dipendenti pubblici, i quali sostenevano che il provvedimento del governo avesse di fatto spostato di 3 anni, dal 1990 al 1993 quindi, la proroga dei contenuti del citato D.P.R. 44/1990.
Un intervento successivo del governo con la finanziaria del 2001 (legge n. 388 del 2000) chiarì gli effetti della proroga la quale si estendeva a tutti i provvedimenti del D.P.R. a eccezione degli scatti di anzianità.
In un clima incerto scaturito dai provvedimenti normativi del governo, i dipendenti pubblici furono spinti dalle loro ragioni ad aprire contenziosi che portarono molti giudici a esprimersi in maniera favorevole verso i ricorrenti.
La decisione della Consulta
La Corte Costituzionale, quindi, con la sentenza in epigrafe si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto a ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.
Cosa succederà adesso? Di certo saranno investiti del provvedimento tutti i ricorrenti degli anni passati che hanno chiesto il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati tra il 1990 e il 1993 ma è prematuro stabilire se potrà essere esteso anche a nuovi ricorsi.
E per il comparto Difesa e Sicurezza? Tale decisione, alla luce dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, non si applica al suddetto personale ma si circoscrive al personale del Comparto Ministeri/Funzioni Centrali.
Qualora dovessero emergere nuove e diverse evidenze sarà nostra cura avviare le idonee iniziative a tutela dei nostri rappresentati.