Con la recente sentenza del 28 dicembre 2022 n. 17, il Consiglio di Stato ha riesaminato la fattispecie della fruizione dei permessi del padre lavoratore dipendente nel caso in cui la madre sia una casalinga.
Il Collegio si è espresso in modo favorevole sulla interpretazione dell’art. 40, comma 1, lett. c) del d.L.gs n.151 del 2001, relativo alla facoltà spettante al padre dipendente di fruire dei riposi giornalieri in presenza del figlio minore di anni uno, nel caso specifico in cui la richiesta riguardi l’ipotesi in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Tale lettura, stabilisce il Consiglio di Stato, si riferisce a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente e quindi anche alla casalinga e non solo alla lavoratrice autonoma o libera-professionista.
L’Adunanza ha, pertanto, affermato che: “l’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare”.
Pertanto, affinché il padre possa godere, (articolo 40, lett. c), dei periodi di riposo durante il primo anno di vita del bambino, occorre solo il duplice presupposto che questi sia un lavoratore dipendente e che la madre non lo sia, null’altro essendo previsto dalla legge: l’interpretazione opposta – volta ad escludere dall’applicazione i casi in cui la madre sia casalinga – risulterebbe in contrasto col testo della legge.
Alla luce della Sentenza citata le Amministrazioni dovranno adeguare le proprie direttive in materia e informare i Comandi circa la nuova interpretazione giuridica.
La Direzione Generale per il Personale militare ha già diramato disposizione in merito e il Reparto preposto dello Stato Maggiore dell’Esercito, con la prontezza che lo contraddistingue, sta inoltrando, con la tempestività del caso, specifiche disposizioni in materia.